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L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (c.d. assegni a vuoto) rappresentano degli illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Nel sistema introdotto dalla legge 24.11.1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione.

Per i soli assegni senza provvista (art. 2 legge 386/1990) la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il c.d. pagamento tardivo, cioè il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi, della penale (che è irrinunciabile) e delle eventuali altre spese entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

Il traente pertanto, per non incorrere nella c.d. revoca di sistema (l'iscrizione da parte dell'istituto trattario alla Centrale Allarme Interbancaria con relativa revoca per 6 mesi dell'autorizzazione ad emettere qualsiasi tipo di assegno) e perché non venga inoltre contestualmente avviato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura competente, deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento alla stabilimento trattario o in caso di levata del protesto o di rilascio di constatazione equivalente al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza del portatore con firma autenticata da pubblico ufficiale ovvero, in caso di pagamento a mezzo deposito vincolato, mediante relativa attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

ITER PROCEDIMENTALE

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, entro 90 gg dalla ricezione del rapporto o dell'informativa relativa alla emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza provvista da parte del notaio del segretario comunale o della banca trattaria provvede, attraverso il verbale di accertamento, alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, (e all'eventuale persona fisica e/o giuridica responsabile in solido), il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione (ad esempio in caso di assegni senza provvista la documentazione comprovante il pagamento tardivo tassativamente nelle forme indicate precedentemente).

Il Prefetto, dopo aver valutato gli scritti difensivi presentati, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il procedimento amministrativo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della accertata violazione.


La sanzione pecuniaria può essere graduata in relazione alla gravità dell'illecito. Nei casi previsti dalla normativa viene irrogata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che non può avere una durata inferiore ai 2 anni, ne superiore ai 5 anni.

Non è ammessa in materia di assegni audizione personale.

PAGAMENTO RATEALE: condizioni


Il Prefetto può concedere, su richiesta dell'interessato (vedi modulistica) che si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26 legge 689/81), che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili ( da un minimo di tre ad un massimo di trenta ). La richiesta di rateizzazione può essere presentata non solo successivamente alla emissione dell'ordinanza ingiunzione ma anche al momento della presentazione degli scritti difensivi. Nella lettera, munita di firma autografa, è necessario attestare sotto la propria responsabilità la propria condizione di disagio economico, allegando un'adeguata documentazione oppure la dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) rilasciata gratuitamente dai C.A.F., o comunque precisando concretamente la propria complessiva situazione reddituale-economica anche in riferimento agli eventuali carichi di famiglia, mutui in corso per l'acquisto della prima casa, presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, e così via.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il contravventore è tenuto al saldo del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Le sanzioni non pagate verranno iscritte a ruolo .

MODALITÀ PAGAMENTO

Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato attraverso il Mod. F. 23, disponibile presso qualsiasi Concessionario della riscossione, Banca e Agenzia Postale indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione della Prefettura-U.T.G. che richiede il pagamento.

Il modello succitato può essere utilizzato per il versamento diretto al Concessionario o come delega alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A..

Il modello F23 è composto da tre copie: una per il Concessionario, la Banca o l'Ufficio postale presso cui si esegue il versamento, la seconda per il soggetto che effettua il versamento e la terza per la presentazione all'Ufficio che ha emesso l'ordinanza ingiuntiva. L'utente dovrà compilare il modello F23 nel seguente modo:

Punti 4) e 5) completandolo con i dati anagrafici del trasgressore comprensivi del codice fiscale;

Punto 6) Codice dell'Ufficio o ente "BTV";

Punto 9) Causale: "PA";

Punto 10) Estremi dell'atto o del documento;

Anno=anno di adozione dell'ordinanza (es. se l'ordinanza è stata emessa il 30/03/2014 l'anno sarà 2014)

Numero=Indicare il protocollo dell'atto (es. ASS/1759/2014);

Punti 11), 12) e 13) vanno indicati rispettivamente i Codici Tributi, la descrizione e l'importo che si trovano sull'ordinanza ingiuntiva, es.:

741T - sanzioni amministrative - importo € ***;

942T - spese di notifica - importo € *** ;

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € ***.

Una volta effettuato il pagamento una copia del modello attestante l'avvenuto pagamento, deve essere inviata alla Prefettura - U.T.G., onde evitare un'errata iscrizione a ruolo della sanzione e l'emissione della relativa cartella esattoriale.

RICORSO

Avverso il provvedimento del Prefetto (ordinanza ingiunzione) è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso (vedi modulistica) al Giudice di Pace competente per territorio.

È legittimato a proporre ricorso il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Il ricorso non necessita del patrocinio di un legale.

DIRITTO DI ACCESSO

Si precisa che le norme attuali non prevedono alcuna forma di accesso agli atti per via telefonica, mentre la persona interessata (od una persona munita di idonea delega scritta) può esercitare l'accesso agli atti, negli orari di apertura al pubblico, previa identificazione del richiedente, il quale a tal fine deve esibire un documento di identità. Non è consentito né l'accesso agli atti, né la comunicazione di notizie inerenti ad uno specifico procedimento, a persone estranee a quel procedimento od a persone di cui non sia possibile accertare l'identità. Del resto, la legge sul procedimento amministrativo (n. 241/90, art. 28) proibisce al personale dell'Ufficio di comunicare alcuna notizia concernente un determinato procedimento al di fuori del legittimo esercizio del diritto di accesso.

 

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 10:01
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