In considerazione delle numerose richieste pervenute, si comunica che è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'associazione a SPID delle domande già presentate.
Si invitano gli utenti a provvedere con la massima urgenza, altrimenti non sarà più possibile accedere ai servizi di cittadinanza.
Si precisa che l'associazione è necessaria solo per i richiedenti residenti in Italia che hanno inviato domanda con credenziali NON SPID e che non hanno mai effettuato l'associazione al proprio SPID.
Per eventuali problematiche in fase di associazione si invita a contattare l'help desk al seguente indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche (vedi da ultimo la L. 15 luglio 2009, n. 94).

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

     1. ACQUISIZIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L.91 del 5 febbraio 1992 e succ. modifiche)

     2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio e succ. modifiche) 


 

 1)  ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale. I termini di presentazione dell'istanza sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Oltre ai requisiti sopra indicati, il coniuge di cittadino naturalizzato italiano può presentare la richiesta di cittadinanza ex art.5   solo al compimento del  termine di 2 anni dall' avvenuta naturalizzazione del coniuge, termine ridotto di un anno se ci sono figli in comune. Dal 4 dicembre 2018, l'interessato deve avere il requisito del possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Per dimostrare tale conoscenza-richiesta al livello B1 del QCER-all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e dell'università e delle ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa, gli interessati, sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: università per stranieri di Perugia, università per stranieri di Siena, università per stranieri di Roma Tre e Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata. Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'articolo 4-bis del D.lsg.n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art.9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

 

Cosa fare:

Dal 18/06/2015 la domanda di richiesta della cittadinanza italiana va presentata (per gli stranieri residenti in questa provincia) alla Prefettura di Treviso, esclusivamente  con modalità on line attraverso il portale https://cittadinanza.dlci.interno.it . Non è consentita la presentazione con altre modalità.

 

Documentazione richiesta:  

Dal 01 gennaio 2023 la documentazione in originale, inviata all'atto della domanda di cittadinanza, rimane in possesso del richiedente fino al giorno del giuramento.  L'ufficio Cittadinanza, solo se ritenuto necessario, può provvedere a richiedere l'eventuale invio della documentazione per le opportune verifiche.

  1. Richiesta debitamente compilata su cui vanno indicati gli estremi della marca da bollo da euro 16,00;
  2. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche un certificato rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza da cui si evinca il cambio cognome, tradotto e legalizzato o apostillato) - ORIGINALE (*);
  3. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza - ORIGINALE (*); Il certificato penale ha validità 6 mesi dalla data di rilascio.
  4. copia atto integrale di matrimonio rilasciata dal Comune italiano di trascrizione;
  5. una fotocopia del permesso/attestazione di soggiorno;
  6. una fotocopia della carta d'identità italiana;
  7. una ricevuta del versamento del contributo di € 250,00 - ORIGINALE PIU' UNA FOTOCOPIA;
  8. Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide (**)

(*) Gli atti di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ed essere comprensivi di apostille o legalizzazione ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità de testo straniero.

(**) In mancanza del documento di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 3) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

 

IMPORTANTE

Prima della presentazione della domanda si deve verificare che le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con le generalità risultanti sui documenti italiani (carta d'identità, permesso/attestazione di soggiorno).

Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni sito in Piazza dei Signori 22, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.

Se al momento della presentazione la documentazione è incompleta/irregolare, la Prefettura invita con raccomandata a.r. l'interessato a regolarizzarla, assegnando un termine.

Se entro la scadenza assegnata non viene svolto l'adempimento richiesto, la domanda di concessione della cittadinanza italiana viene dichiarata inammissibile e non ha ulteriore corso.

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO

La legge 15 luglio 2009, n. 94 e il D.L 04/109/2018 n.113 convertito, con modificazioni dalla Legge 01/12/2018, n.132 hanno introdotto il versamento di un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello a tre sezioni, indicando i sia i dati del fac-simile, sia quelli di chi chiede la cittadinanza.

Nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN vanno inseriti i dati di chi chiede la cittadinanza italiana, indipendentemente da chi materialmente esegue il pagamento del bollettino.

In caso di erroneo versamento potrà essere chiesto il rimborso, utilizzando l'apposito modello indicato tra i documenti scaricabili.

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto della Provincia di Treviso, viene trasmesso dalla Prefettura al Comune di residenza dell'interessato, per la notifica e il giuramento, da prestare entro 6 mesi dalla notifica stessa.

La cittadinanza italiana si acquista dal giorno successivo al giuramento.

Lo stato di avanzamento della procedura è consultabile qui , tramite il codice informatico K10/C che viene comunicato dalla Prefettura all'avvio del procedimento.

 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

 

Può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno.  

 Chi può fare la richiesta:

Dal 01 gennaio 2023 la documentazione in originale, inviata all'atto della domanda di cittadinanza, rimane in possesso del richiedente fino al giorno del giuramento.  L'ufficio Cittadinanza, solo se ritenuto necessario, può provvedere a richiedere l'eventuale invio della documentazione per le opportune verifiche.

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero maggiorenne figlio di cittadino naturalizzato italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni a partire dal giorno dopo la data del giuramento del genitore.
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
  • "Dal 4 dicembre 2018, l'interessato deve avere il requisito del possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Per dimostrare tale conoscenza-richiesta al livello B1 del QCER-all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e dell'università e delle ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa, gli interessati, sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: università per stranieri di Perugia, università per stranieri di Siena, università per stranieri di Roma Tre e Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata. Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'articolo 4-bis del D.lsg.n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art.9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana."

 

RESIDENZA LEGALE

Si considera legalmente residente lo straniero in possesso di permesso/attestazione di soggiorno e regolarmente iscritto all'anagrafe di un Comune Italiano. I l requisito della residenza legale (per 10/5/4/3 anni, a seconda dei casi) deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda . Non è consentito cumulare periodi diversi né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venut a a mancare. L a residenza legale non può prescindere dall'iscrizione anagrafica, la quale rappresenta un requisito richiesto dalla legge, alla cui assenza non è possibile ovviare mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la mera permanenza di fatto (pur se continuativa) sul territorio nazionale;

Cosa fare:  

la domanda di concessione della cittadinanza italiana va presentata (per gli stranieri residenti in questa provincia) alla Prefettura di Treviso,  esclusivamente  con modalità on line attraverso il portale https://cittadinanza.dlci.interno.it . Non è consentita la presentazione con altre modalità.

 

Documentazione richiesta:

Dal 01 gennaio 2023 la documentazione in originale, inviata all'atto della domanda di cittadinanza, rimane in possesso del richiedente fino al giorno del giuramento.  L'ufficio Cittadinanza, solo se ritenuto necessario, può provvedere a richiedere l'eventuale invio della documentazione per le opportune verifiche.

 

  1. Richiesta debitamente compilata su cui vanno indicati gli estremi della marca da bollo da euro 16,00;
  2. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio);
  3. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; il certificato penale ha validità 6 mesi dalla data di rilascio;
  4. una fotocopia del permesso/attestazione di soggiorno;
  5. una fotocopia della carta d'identità italiana in corso di validità;
  6. una fotocopia del passaporto in corso di validità (SOLO LE PAGINE CON I DATI ANAGRAFICI E LE DATE DI RILASCIO E DI SCADENZA)
  7. una ricevuta del versamento del contributo di € 250,00

 Ulteriore (eventuale) documentazione:

  1. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al 2° grado ( 9, comma 1, lettera a)
  2. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale ( 9, comma 1, lettera b)
  3. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato ( 9, comma 1, lettera c)c
  4. certificato di riconoscimento dello status di apolide / rifugiato ( 9, comma 1, lettera e)

Gli atti di cui ai punti 2) e 3) devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità del testo straniero.

Gli stranieri riconosciuti rifugiati o apolidi e quelli per cui lo Stato di provenienza attesti l'indisponibilità del certificato, devono produrre:

  • al posto del certificato di cui ai punto 2), un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori.
  • al posto del certificato di cui ai punto 3) una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui l'interessato/a attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali incorso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

   

IMPORTANTE

Prima della presentazione della domanda si deve verificare che le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con le generalità risultanti sui documenti italiani (carta d'identità, permesso/attestazione di soggiorno).

Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni sito presso la Prefettura di Treviso, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.

Se al momento della presentazione la documentazione è incompleta/irregolare, la Prefettura invita con raccomandata a.r. l'interessato a regolarizzarla, assegnando un termine.

Se entro la scadenza assegnata non viene svolto l'adempimento richiesto, la domanda di concessione della cittadinanza italiana viene dichiarata inammissibile e non ha ulteriore corso.

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO

La legge 15 luglio 2009, n. 94 e il D.L. 04/10/2018 n.113 convertito, con modificazioni dalla legge 01/12/2018 n.132, hanno introdotto il versamento di un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello a tre sezioni, indicando i sia i dati del fac-simile, sia quelli di chi chiede la cittadinanza.

Nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN vanno inseriti i dati di chi chiede la cittadinanza italiana, indipendentemente da chi materialmente esegue il pagamento del bollettino.

In caso di erroneo versamento potrà essere chiesto il rimborso, utilizzando l'apposito modello indicato tra i documenti scaricabili.

 

 REDDITO


Il reddito è previsto dalla normativa come requisito di ammissibilità e dovranno essere indicati i redditi degli ultimi 3 anni, utilizzando come parametro il tetto per l'esenzione dalla spesa sanitaria (art. 3 D.L. 382/89) che prevede un reddito non inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e con l'aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico.

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene trasmesso dalla Prefettura al Comune di residenza dell'interessato, per la notifica e il giuramento, da prestare entro 6 mesi dalla notifica stessa.

La cittadinanza italiana si acquista dal giorno successivo al giuramento.

 

SOLLECITI

Non verranno prese in considerazione le diffide ad adempiere rivolte alla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

Chi si ritenga vittima di un ritardo o di un'inadempienza burocratica può chiedere l'intervento sostitutivo dell'Ispettorato Generale di amministrazione, utilizzando l'allegato modello per la richiesta di intervento (LINK) da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata iga@pec.interno.it unitamente a copia della carta di identità.

 

Riferimenti normativi:

 

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Gennaio 2024, ore 10:22