Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".  La patente di guida può essere revocata per:

  1.  Carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  2. Violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  3. Sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

 

1. REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI  (art. 120 del C.d.S.)

 

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  •  delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
  • persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 2009. 

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti. Trascorsi tre anni dalla cessazione delle misure di sicurezza personali o di prevenzione l'interessato potrà chiedere il conseguimento di una nuova patente di guida.

Cosa fare

 Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)  competente entro il termine di 60 giorni.


 

2. REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

 

Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa. Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

 L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 200611261CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (art. 219, comma 3 bis C.d.S.). 

Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato (art. 219, comma 3 ter C.d.S.). 

Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.) 
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Revoca per violazione art.176 C.d.S. comma 1/a: invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.  

Revoca per violazione art. 142/9°-bis e 12° : superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h, quanto il titolare della patente incorra in tale violazione almeno due volte  in un periodo di due anni  

 

 3. REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

 Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

 

Cosa fare

 E' ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione contro l'ordinanza del Prefetto ai sensi dell'art. 205 C.d.S. limitatamente agli eventuali vizi di legittimità con esclusione di ogni impugnativa contro la sentenza del Giudice Penale.

 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Gennaio 2024, ore 13:16