La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.
La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.
Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.
Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La B.D.N.A. è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.

(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n 136" è reperibile nella sottostante sezione NORMATIVA

 

COME RICHIEDERE ABILITAZIONE/RINNOVO UTENZA BDNA (Stazione Appaltante)

L'Amministrazione/Ente richiedente, di cui agli artt. 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 159 del 2011, per richiedere l'abilitazione/il rinnovo all'interrogazione della BDNA per i suoi operatori, scarica e compila la modulistica pubblicata nella Sezione Banca Dati unica della Documentazione Antimafia (BDNA) sul sito del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie e sul portale del Service Desk Applicativo all'indirizzo web https://assistenzaciv.interno.gov.it/benvenuto

(vedi anche il link alla sezione Modulistica)

  • Modulo 1 - Richiesta di abilitazione/rinnovo alla BDNA: deve essere compilato su carta intestata dell'Amministrazione/Ente e firmato dal Responsabile. Ad esso devono essere allegati:
    • Elenco degli operatori (Allegato al Modulo 1 - Richiesta abilitazione-rinnovo alla BDNA)
  • Modulo 2 - Dichiarazione di responsabilità: contiene anche i "Termini e condizioni di Utilizzo del Servizio", deve essere sottoscritto da ciascun soggetto da abilitare
  • Informativa sul trattamento dei dati personali firmata da ciascun soggetto da abilitare
  • Copia di un documento di identificazione in corso di validità di ciascun soggetto da abilitare

Tale modulistica, debitamente compilata, dovrà essere trasmessa all'indirizzo protocollo.prefmb@pec.interno.it .

  

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 10:34