Conseguimento status di orfani di guerra o categoria equiparata
Presso la Prefettura - U.T.G. è istituito l'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra.
Chiunque sia figlio di persona deceduta per cause di guerra oppure di persona equiparata ad orfano di guerra (es: figli di invalidi di guerra) può richiedere l'iscrizione al suddetto elenco al fine di acquisire il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata", necessario per usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente.
Dirigente dell'Area: Dr. Leandro Peraino
Email del Dirigente: leandro.peraino@interno.it
Email dell'ufficio: immigrazione.pref_arezzo@interno.it
Addetto: Cristina Carloni
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento.
Telefono: 0575318543
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefar@pec.interno.it
Ubicazione dell'Ufficio: Via Frà Guittone, 8/A (ex Questura)
Chi può fare la richiesta
I cittadini italiani:
- orfani di genitore deceduto per cause di guerra
- figli di invalidi di guerra, il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità
Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore.
Cosa fare
Domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente.
L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equipara".
Documentazione richiesta
- domanda (vedi il modello Mod. A - Iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra) (vedi il modello Mod. B - Richiesta attestato orfano di guerra)
- "determinazione" (mod. 331), in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore
(vedi il modello di autocertificazione "Modello C")
Riferimenti normativi
- D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915
- L. 13 marzo 1958, n. 365
- L. 585 28 luglio 1971 n. 585
Vedi anche L. 26 gennaio 1980, n. 9; D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; L. 6 ottobre 1986, n. 656