La documentazione antimafia è disciplinata dal decreto legislativo n° 159/2011, emendato dal decreto legislativo n° 218/2012.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

La documentazione antimafia non deve essere richiesta nei seguenti casi (ai sensi dell’art. 83):

1. per i rapporti tra soggetti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti ed aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico, nonché concessionari di opere pubbliche;

2. per i rapporti tra soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art. 67;

3. per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

4. per la stipulazione od il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

5. per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

6. per i rapporti tra privati


Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).

La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall’informazione antimafia (ai sensi dell’art. 84).

AUTOCERTIFICAZIONE:
Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione (ai sensi dell’art. 89) con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La predetta dichiarazione è resa dall’interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; b) attivita' private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Agosto 2024, ore 15:28