Esiste una differenza tra accesso civico generalizzato e accesso documentale.

 

L'accesso civico generalizzato risponde al generale principio di trasparenza e si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato da "chiunque"; mentre l'accesso documentale si configura come un diritto soggettivo che può essere esercitato solo in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

 

Inoltre, mentre l'accesso documentale ( ex Legge 241/90) si riferisce ai solo "documenti amministrativi", il decreto trasparenza estende l'accesso civico generalizzato e semplice anche ai "dati " e alle "informazioni". Per "dati" si intende il dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dal modo in cui esso è prodotto o conservato. Per "informazioni", invece, si intendono le rielaborazioni di dati detenuti dalle Amministrazioni e contenute in distinti documenti.

 

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

 

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione o condizione ( ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritoo in questione.

 

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

 

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

 

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

 

Come si esercita

 

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modello ACG (.rtf, 91 KB) , senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato per via telematica (e-mail, P.E.C.), per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:

 

P.E.C.: protocollo.prefcr@pec.interno.it

e-mail: accessocivicogeneralizzato.pref_cremona@interno.it

 

indirizzo: Prefettura di Cremona - Corso V. Emanuele II, 17 - 26100 Cremona (CR)

 

Nel caso in cui la richiesta non identifichi chiaramente i documenti la Pubblica Amministrazione può rigettarla. La circolare n. 2/2017 del DFP specifica che nel valutare l'adeguatezza dell'identificazione dei documenti da parte del richiedente, le pubbliche amministrazioni devono tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare nell'individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse. Per cui, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l'amministrazione deve assistere il richiedente al fine di giungere ad una adeguata definizione dell'oggetto della domanda.

 

Si specifica che la richiesta di accesso civico generalizzato può riguardare solo i dati e i documenti già detenuti dall'amministrazione a cui si presenta l'istanza7. Per cui è da escludere che, per rispondere alla richiesta, l'amministrazione debba formare, raccogliere o comunque procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

 

Richiesta di riesame

 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte della Prefettura, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

 

P.E.C.: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

 

Posta ordinaria: Ministero dell'Interno - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Via A. Depretis 45/A - 00184 Roma.

 

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata alla Prefettura detentrice dei dati in prima istanza, la risposta fornita dalla stessa ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

 

La richiesta di riesame può riguardare anche i casi in cui il documento contenga solo alcuni dati che rientrano nei casi di esclusione dell'accesso, in tali ipotesi l'Amministrazione deve consentire l'accesso all'intero documento.

 

Costi

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Tutela

 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte della Prefettura detentrice dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

 

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

 

Qualora l'Amministrazione detentrice dei dati e delle informazioni di interesse non risponda nel termine di trenta giorni, ovvero dalla  data di presentazione della richiesta, il soggetto può presentare domanda di riesame sempre al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( Roma)

 

 

Riferimenti normativi

 

Allegati
File
Ultimo aggiornamento
Lunedì 3 Febbraio 2025, ore 14:28