Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni) 

Quando il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria (verbale di violazione del Codice della Strada, ordinanza-ingiunzione della Prefettura) diventa definitivo, ed il trasgressore non ha provveduto a pagare, la sanzione viene iscritta a ruolo. Il relativo importo si riscuote quindi coattivamente, con le procedure previste per le esazioni fiscali. 

La Prefettura è competente a predisporre i ruoli per la riscossione coattiva in caso di mancato o errato pagamento di somme dovute in forza di ordinanze emesse dalla stessa Prefettura, oppure di verbali di organi di Forze di polizia statali per contestazione di illeciti amministrativi.

Oltre che in caso di mancato pagamento, l'iscrizione a ruolo può essere disposta:

-  se l'organo amministrativo non ha avuto notizia dell'avvenuto pagamento;

-  se il pagamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto prescritto;

- se il pagamento in misura ridotta è avvenuto oltre il termine di sessanta giorni.

Successivamente all'iscrizione a ruolo, l'Agenzia delle Entrate della provincia di residenza del debitore notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

In caso di verbali di sanzioni amministrative elevati nei confronti di conducente e proprietario del veicolo, vengono emesse due cartelle di pari importo, uno a carico del conducente ed una a carico del proprietario. Il pagamento effettuato da uno dei due non estingue la cartella dell'altro.

Istanza di sgravio

Nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, è possibile chiedere lo sgravio della stessa all'Amministrazione che ha disposto l'iscrizione a ruolo, facendo valere eventuali vizi della procedura (vizi di notifica, prescrizione quinquennale, avvenuto pagamento regolare della sanzione).
Il cittadino può presentare alla Prefettura richiesta di sgravio per le sanzioni iscritte a ruolo derivanti da:

-  ordinanze emesse dalla stessa Prefettura;

- verbali di organi di Forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).

La richiesta deve essere corredata da:

-  copia integrale della cartella esattoriale;

- documentazione provante l'avvenuto pagamento.

Istanza di sospensione

Parallelamente alla richiesta di sgravio, i cittadini che hanno ricevuto comunicazione di iscrizione a ruolo e che siano in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento possono chiedere entro sessanta giorni la sospensione della riscossione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo SL1.

In caso di verbali di sanzioni amministrative elevati nei confronti di conducente e proprietario e conseguente emissione di due cartelle di pagamento, la richiesta di sospensione di una cartella non sospende automaticamente anche l'altra.

La richiesta di sospensione dovrà essere sostenuta da idonea documentazione:

- cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si intende chiedere la sospensione;

- documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, ecc.).

Per scaricare e compilare il modulo SL1 i cittadini potranno:

-  visitare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

-  in alto sulla sinistra, cliccare sulla sezione "Cittadini";

-  dal menù a tendina, cliccare sulla quarta voce "Sospensione";

- sulla destra, cliccare sulla voce "Modulistica" per ottenere il modello SL1 in formato .pdf.

La domanda potrà essere inoltrata:

-  accedendo al sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e compilando l'apposito modulo on line;

-  inviando una e-mail alla sede territoriale competente (per la Lombardia: sospensioneriscossione.lombardia@agenziariscossione.gov.it);

- recandosi allo sportello dell'Agenzia delle Entrate.

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 2 Settembre 2024, ore 12:03