Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati ( persone fisiche o giuridiche )
L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011) Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.
In particolare:
· in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;
· in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
· in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
· Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.000.000.00.
· Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 400.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l' importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.
Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011) :
1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite
Competenza al rilascio della Informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)
1. L'informazione antimafia e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.
I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 delD. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:
1.la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A.contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
2.la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3.la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
Per " familiari conviventi ": si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.
Per Consiglio di Amministrazione: si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.
Per componenti del collegio sindacale: si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione allaC.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
Per procuratori generali e speciali: si intendono coloro che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documenta-zione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
1.Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
2.Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A.riferite alle suddette società consorziate.
3.Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)
Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Variazioni degli organi societari : I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.