La Procedura viene attivata dagli Organi Accertatori che inviano al Prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione, un verbale o rapporto relativo alla violazione accertata, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (art.17 legge 689/1981)
SCRITTI DIFENSIVI E RICHIESTA DI AUDIZIONE PERSONALE
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, il soggetto a carico del quale è stato redatto il citato verbale di contestazione può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, scritti difensivi in carta semplice, allegando eventuali documenti giustificativi e/o chiedere di essere ascoltato personalmente, 1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma Via IV Novembre 119/A 2) o per il tramite dell'Organo Accertatore, 3) oppure a mezzo PEC.
La Prefettura può:
accogliere il ricorso
rigettarlo ed emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA- INGIUNZIONE
Avverso il provvedimento sanzionatorio del Prefetto (ordinanza- ingiunzione) è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (art.22 bis legge 689/1981).
È legittimato a proporre ricorso il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento e l'obbligato in solido. Il ricorso non necessita del patrocinio di un legale.
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (qualora previsto)
Ai sensi dell'art. 19 della legge 24.11.1981, n. 689 l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro amministrativo chiedendo la contestuale restituzione delle cose sequestrate.
Sull'opposizione il Prefetto decide con l'adozione di un'ordinanza motivata entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
Il Prefetto può concedere, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26 legge 689/81), che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili (da un minimo di tre ad un massimo di trenta, per un importo minimo di Euro 15.50 ciascuna).
La richiesta di rateizzazione può essere presentata solo successivamente all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Nell'istanza, è necessario attestare, sotto la propria responsabilità, la propria condizione di disagio economico, allegando la dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), precisando concretamente la propria complessiva situazione reddituale-economica anche in riferimento agli eventuali carichi di famiglia, mutui in corso per l'acquisto della prima casa, presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, e così via.
In caso di rateizzazione il debito può, comunque, in ogni momento essere estinto mediante un unico pagamento, mentre nel caso in cui, anche per una sola rata, fosse decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il contravventore è tenuto al saldo del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, perdendo il beneficio della rateizzazione. Le sanzioni non pagate verranno iscritte a ruolo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato mediante Mod. F. 23, disponibile presso qualsiasi Concessionario della riscossione (Equitalia), Banca ed Agenzia Postale indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione della Prefettura-U.T.G. che richiede il pagamento.
Il modello succitato può essere utilizzato per il versamento diretto al Concessionario o come delega alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A..
Il modello F23 è composto da tre copie: una per il Concessionario, la Banca o l'Ufficio postale presso cui si esegue il versamento, la seconda per il soggetto che effettua il versamento e la terza per la presentazione all'Ufficio che ha emesso l'ordinanza- ingiuntiva. L'utente dovrà compilare il modello F23 nel seguente modo:
Punti 4) ed eventualmente 5) (in caso di obbligato in solido) completandolo con i dati anagrafici del trasgressore e dell'obbligato in solido, comprensivi del codice fiscale;
Punto 6) Codice dell'Ufficio o Ente "BRM";
Punto 9) Causale: "PA";
Punto 10) Estremi dell'atto o del documento;
Anno = anno di adozione dell'ordinanza;
Numero = Indicare il protocollo dell'atto
Punti 11), 12) e 13) vanno indicati rispettivamente i Codici Tributi, la descrizione e l'importo che si trovano sull'ordinanza- ingiuntiva.
Una volta effettuato il pagamento una copia del modello attestante l'avvenuto pagamento, deve essere inviata alla Prefettura - U.T.G., onde evitare un'errata iscrizione a ruolo della sanzione e l'emissione della relativa cartella esattoriale.
Riferimenti normativi:
- Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507;
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Diritti d'Autore.