Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122).

Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell'indennizzo, esprime un parere per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

 

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda di indennizzo:

  • l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
  • gli aventi diritto in caso di morte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

  1. copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  2. documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
  3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
    1. che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
    2. che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  4. certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

Si rappresenta che con Decreto Legge 31.12.2020, n. 183  sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per le vittime di un reato intenzionale violento, commesso dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016,  sino al 31 dicembre 2021.

Il nuovo sito regionale www.nonseidasola.regione.lombardia.it dedicato ai Centri antiviolenza e ai loro servizi di accoglienza, ascolto e servizi specialistici cui possono rivolgersi le donne su tutto il territorio lombardo.

 

MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il decreto 21 maggio 2020, n. 71 ha dato attuazione alle recenti normative di cui alle leggi 27 dicembre 2017, n. 205; 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69; e 30 dicembre 2018, n. 145.

Beneficiari delle misure di sostegno previste dal regolamento sono gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile anche se l'unione è cessata, ovvero della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Nei confronti degli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie sono riconosciute delle misure a sostegno del diritto allo studio attraverso l'erogazione di borse di studio e la gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

Sono inoltre previste somme a ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica.

Sono riconosciuti, altresì, degli incentivi all'assunzione ai datori di lavoro privato che li assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, è riconosciuto un sostegno alle famiglie affidatarie.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 10:25