Indicazioni ed allegati per addetti ai servizi di controllo
Addetti ai servizi di controllo e di intrattenimento e spettacolo

Attività svolte in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

                                                  

La legge 15/09/2009 n. 94 e il relativo decreto ministeriale di recepimento (D. M. 6 ottobre 2009, come modificato dal D. M. 24 novembre 2016) hanno previsto che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento siano iscritti in un (registro) elenco da tenere presso la Prefettura.

L'iscrizione del personale avverrà qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicate al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza di requisiti.


L' art. 3, comma 13, della citata legge n. 94/2009, prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la preventiva comunicazione di avvalersi del personale iscritto.

 

Area I – Ordine e sicurezza pubblica - Polizia Amministrativa - Riferimenti e contatti

Dirigente dell'Area:  Viceprefetto Aggiunto: Dott.ssa Gerarda DI MURO

Orari di ricevimento:

Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
Martedì dalle 15:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
Giovedì dalle 15:30 alle 16:30
Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Sede distaccata di Via Vaccaro, 90 - Piano Terra a sinistra

Email dell'ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it

Telefono: 0971/419111

 

L'iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi nell'elenco prefettizio di cui al d.m. 06/10/2009 può essere richiesta: 

  • Dal gestore delle attività di intrattenimento;
  • Dal titolare di un licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. autorizzati all'espletamento dei servizi di cui trattasi. 

 

Cosa fare

L'istanza per ogni singolo operatore, di età non inferiore ai 18 anni, deve essere indirizzata alla Prefettura territorialmente competente, su carta intestata e in bollo da € 16,00, sia per l'iscrizione (Mod. A - C) che per il rinnovo ( Mod. B - D ), e dovrà contenere i dati di seguito specificati: 

  • dati anagrafici personali (data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale) del gestore/titolare dell'istituto autorizzato ex art. 134 T.U.L.L.P.S. con allegata copia del documento di identità del gestore/titolare precisando i dati relativi all'autorizzazione; 
  • dati relativi alla società di gestione o all'istituto autorizzato (denominazione, sede legale ed eventuali sedi secondarie, numero di partita IVA), con l'indicazione dei dati relativi ai locali (denominazione, sede) presso i quali si intende impiegare l'addetto ai servizi di controllo. 

 

Iscrizione

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti (fotocopie leggibili fronte/retro): 

  • per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto); 
  • per il cittadino non comunitario (extra UE): copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo); 
  • copia del codice fiscale; 
  • copia dell'attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del citato 06/10/2009 (si precisa che ai fini dell'avvio dell'istruttoria di rito è possibile produrre un attestato di frequenza di superamento del corso rilasciato dall'Ente formatore riconosciuto, al quale dovrà seguire necessariamente copia dell'attestato finale rilasciato dall'Ente regionale competente); 
  • certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme, rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. con l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al D.M. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici); 
  • dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dal dipendente, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Mod. E); 
  • copia del titolo di studio richiesto (diploma di scuola media inferiore): i cittadini italiani possono autocertificare il titolo di studio conseguito; i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono presentare una dichiarazione di valore, in originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare che attesti il livello di scolarizzazione.
  • copia del contratto di lavoro 

 

Rinnovo

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

  • per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto); 
  • per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo); 
  • certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. contenente l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici); 
  • dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dal dipendente, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Mod. F);
  • copia del contratto di lavoro 

 

Comunicazione per l' impiego di operatori già autorizzati

I titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L..P.S. nonché i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo allo svolgimento di servizi di sicurezza che intendono avvalersi della collaborazione di personale già iscritto nell'elenco prefettizio, a seguito di istanza di altro istituto o gestore, devono effettuare la comunicazione, su carta intestata, corredata dalla prevista documentazione (Mod. G – H)

 

 

Avvertenza

L'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi verrà revisionato ogni due anni. Si richiama, pertanto, l'attenzione sull'onere di presentare l'istanza di rinnovo con un congruo anticipo prima della scadenza biennale, calcolata dalla data di iscrizione nell'elenco prefettizio. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 5 Giugno 2024, ore 09:59