Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio , tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).
A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.
Alle richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale non sarà dato seguito.
I soggetti aventi sede in provincia di Ragusa, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione del sito della Prefettura di Ragusa alla voce "Modalità di accreditamento".
Informazioni antimafia ex art. 91 D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.
Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. N. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
L' Informazione antimafia (art. 84, comma 3, del D.L.gs n. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011, devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
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in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore i Regolamenti Comunitari 1827-1828-1829-1830, che stabiliscono nuove soglie per le varie tipologie di appalto (importi IVA inclusa):
Appalti nei settori ordinari (art. 35 dlgs. n. 50/2016)
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
Inoltre per gli appalti di lavori e di servizi sovvenzionati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del predetto codice degli appalti si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a)
Appalti nei settori straordinari (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016)
Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
4.per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.186.000.00;
- Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 414.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.
L' informazione antimafia va sempre chiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell' ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.
Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia
- In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
- per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
- per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
- per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- per i rapporti fra privati;
- per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.
Competenza al rilascio della informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)
L' informazione antimafia è rilasciata:
- dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011, hanno sede per le società' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)
Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011). I legali rappresentanti degli organismi societari, entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
I soggetti che acquisiscono l'informazione di data non anteriore a dodici mesi adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se sono perfezionati o eseguiti successivamente alla scadenza di validità della comunicazione.
Modalità di presentazione delle istanze mediante la banca dati nazionale
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.
I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;