Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno , l'autorizzazione a circolare armato.

Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

  1. licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale (rilascio e rinnovo)
  2. licenza di porto di pistola per guardia  giurata armata   

 

1) RILASCIO DELLA LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE

Chi può fare la richiesta

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata annualmente.

La licenza viene rilasciata unitamente ad apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.


Come presentare la domanda

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali, nonché la sussistenza delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata alla Prefettura di Ragusa.

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale)
    (vedi il modello 1/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA.)
  2. due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati (vedi il modello di autocertificazione 1)
  4. certificato medico della A.S.P. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica al porto d'armi per difesa personale - Decr. Min. Sanità 28.04.98, art. 2
  5. autocertificazione attestante il servizio militare svolto (se il servizio militare non è stato svolto allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro)
  6. Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, dichiarazione fiscale comprovante le attività svolte, ecc.)

    In caso di parere favorevole  al rilascio della licenza, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:
  7. una marca da bollo da € 16,00
  8. versamento di € 1,27 sul codice IBAN: IT07J0100003245516010238300 intestato alla Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria, con causale: "Imputazione al capo X - cap. 2383 - articolo 00 - costo libretto per porto di pistola per difesa personale"; 
  9. versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8904 Tasse e Concessioni Governative - Ufficio Registro di Roma, con causale "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale"

     

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (d.m. 24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere effettuato. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.03.94, n. 371

Se il richiedente appartiene alle Forze di Polizia, il certificato medico di cui al punto 4 (o 3 per il rinnovo) può essere sostituito da un'attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti che l'interessato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decr. Min. Sanità 28.04.98, nonché idoneo al servizio attivo di polizia o al servizio militare e che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773, art. 11, 42, 43
  • R.D. 06.05.1940, n. 635, art. 61

2) RINNOVO DELLA LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE


Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni

 

Come presentare la domanda

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura di Ragusa, almeno 90 giorni prima della scadenza della licenza di cui si è titolari.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00
    (vedi il modello 2 rinnovo licenza per difesa personale)
    (vedi il modello 2/bis rinnovo licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA.)
  2. documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, dichiarazione fiscale comprovante le attività svolte
  3. certificato medico della A.S.P. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica al porto d'armi per difesa personale - Decr. Min. Sanità 28.04.98, art. 2
  4. fotocopia del tagliando della licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento
  5. versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8904 Tasse e Concessioni Governative - Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rinnovo licenza porto di pistola per difesa personale"
  6. una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (d.m. 24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 5) non dovrà essere effettuato. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 2) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.03.94, n. 371

Riferimenti normativi :

  • R.D. 18.06.1931, n. 773, art. 11, 42, 43
  • R.D. 06.05.1940, n. 635, art. 61
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Settembre 2024, ore 11:14