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In relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 (come sostituito dall’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Legge n. 145/2024) le quote di ingresso per l’anno 2025 sono così suddivise:

  • n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 1, lett. c);
  • n. 730 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. c);
  • n. 110.000 quote per lavoro stagionale (art. 7, comma 1, lett. c).

 

NOTIZIE UTILI CIRCA GLI INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE:

  • Le quote di lavoro stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, saranno assegnate prioritariamente alle domande presentate dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro, e considerate in ordine cronologico ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta.

Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione rilasceranno i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato.

In questa ipotesi, Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all’inoltro delle istanze, ma dovranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’Associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al successivo monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

 

  • L’art. 24 bis del T.U.I. prevede una procedura semplificata anche per le organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie del Protocollo d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° ottobre 2024. 

In particolare, l’adesione al Protocollo sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; in tali casi la proposta di contratto di soggiorno viene successivamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

 

  • I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbiano lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro (art. 24, comma 9, T.U.I.).

In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

 

  • Per quanto riguarda l’ingresso di lavoratori stagionali pluriennali, il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. 

In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente e non contenere necessariamente una durata temporale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore in precedenza, ma determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 16.12.2016).

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Domenica 27 Ottobre 2024, ore 22:39
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CIRCOLARE CONGIUNTA FLUSSI 2025 1.83 MB
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