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emissioni assegni senza autorizzazione e senza provvista

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Commissario del Governo del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Commissariato del Governo per la provincia di Trento, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

N.B. : Si precisa che eventuali problemi o disguidi legati alla revoca CAI partita su iniziativa delle banche prima dell'emisione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura, pertanto, si invita a rivolgersi alle sedi competenti per non congestionare inutilmente gli uffici.

Ricevimento: per appuntamento tel. 0461-204416

Dirigente: Dott. Vincenzo RUSSO

Referente del procedimento: Dott. Arabella TONNA

Addetto: sig. Michela SALVETTI


Ubicazione dell'Ufficio: Corso 3 Novembre, 11 - Piano Terra
Email dell'ufficio:


Posta Elettronica Certificata: protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Nelle mail inviate a quest’ultimo indirizzo, si prega di inserire in oggetto, tassativamente, le seguenti parole: SISA ASSEGNI PROTESTATI

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio.

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria 

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto

In allegato modelli 

Tipologie di illeciti

A) Assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario

Si hanno nei seguenti casi:

  1. l'autorizzazione a emettere assegni, dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente e l'istituto trattario, è stata successivamente revocata (ad es. a seguito di iscrizione semestrale alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.);
  2. l'autorizzazione è cessata a seguito di chiusura del conto corrente;
  3. l'autorizzazione non è mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione di chèque con il trattario.

Entro 20 giorni dalla presentazione del titolo per l'incasso, il trattario (cioè la filiale della banca o l'ufficio postale trattari che hanno sede nella Provincia di Trento) iscrive il trasgressore nella C.A.I. e comunica il suo nominativo a uno dei soggetti legittimati a levare il protesto.

A questo punto, il Prefetto è informato della trasgressione dal pubblico ufficiale che ha sollevato il protesto oppure direttamente dal trattario.

 

B) Assegni in difetto di provvista ("a vuoto" o "scoperti")

Sussiste l'autorizzazione della banca trattaria all'emissione ma l'assegno - pur presentato dal prenditore o da qualsiasi altro giratario in tempo utile - non viene pagato nelle mani del portatore del titolo (o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato o presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto) per insufficienza totale o parziale dei fondi depositati dal traente sul conto corrente.

La presentazione si considera avvenuta in tempo utile:

  • entro 8 giorni dall'emissione nello stesso comune del pagamento (c.d. assegno su piazza);
  • entro 15 giorni dall'emissione in comune diverso (c.d. assegno fuori piazza);
  • presso una stanza di compensazione o col sistema della c.d. check truncation , procedura telematica con la quale gli assegni vengono trattenuti presso la banca negoziatrice mentre sono scambiati soltanto i messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per l'addebito sul conto del traente.

Il trattario fa una doppia comunicazione:

  1. al pubblico ufficiale, affinché elevi il protesto;
  2. al traente mediante "preavviso di revoca", che lo avvisa della possibilità di pagare tardivamente entro 60 giorni l'assegno e di evitare così l'iscrizione nella C.A.I., fornendo prova dell'avvenuto pagamento allo stabilimento trattario o al P.U. 

Il pagamento tardivo comprende l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente e va effettuato tassativamente nei modi e nei termini indicati (modello A - quietanza Persona Fisica; modello B - quietanza Persona Giuridica; modello E - istanza di archiviazione verbale). La quietanza (o l'attestazione di deposito) deve indicare: numero di conto corrente, numero ed importo dell'assegno, importo degli interessi, della penale, delle eventuali spese e la data del pagamento. Questo Ufficio considererà valida prova di pagamento tardivo solo l'originale o la copia conforme all'originale della quietanza liberatoria o dell'attestazione di deposito vincolato.

Se il traente non paga né fornisce prova liberatoria, il pubblico ufficiale trasmette al Commissariato del Governo il rapporto di accertamento della violazione e il trattario lo iscrive nella C.A.I.

Revoca di sistema

L'iscrizione nella C.A.I. comporta automaticamente la revoca, per un periodo di 6 mesi, di tutte le autorizzazioni a emettere assegni e il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche e uffici postali su tutto il territorio nazionale e l'obbligo del trasgressore di restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso (ma non l'estinzione del conto corrente).

Si tratta di un provvedimento definitivo, inoppugnabile e non cautelare.

Procedimento amministrativo sanzionatorio

Una volta ricevuto il rapporto di accertamento, il Commissario del Governo notifica il verbale (contenente gli estremi della violazione) entro 90 giorni (360 se è residente all'esterno) all'interessato, che ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

A quel punto il Commissario del Governo valuta la documentazione presentata dal trasgressore (anche sotto il profilo del dolo e della colpa) e assume la determinazione finale:

  1. ordinanza di archiviazione del procedimento, oppure
  2. ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura e vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie.

L'ordinanza-ingiunzione deve essere adottata entro il termine di prescrizione di 5 anni dal giorno della notifica della contestazione.

Sanzioni amministrative

Con l'ordinanza-ingiunzione, il Commissario del Governo può irrogare le seguenti sanzioni, che vengono graduate in base alla gravità dell'illecito e in relazione all'importo degli assegni emessi:

A) Sanzione principale pecuniaria

Per l'emissione di assegni senza autorizzazione è prevista una sanzione principale pecuniaria da € 1.032 a € 12.394

Per l'emissione di assegni senza provvista, la sanzione principale pecuniaria va da € 516 a € 6.197.

 

B) Sanzioni accessorie

Se il trasgressore ha assegni senza autorizzazione oppure senza provvista per un imposto superiore a € 2.582:

  • divieto di emettere assegni bancari e postali da 2 a 5 anni.

Se l'importo degli assegni è superiore ad € 51.645 oppure se il trasgressore nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente ad € 10.329, accertate con provvedimento esecutivo:

  • interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
  • interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La responsabilità per emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista è personale: autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso l'illecito e non anche un ente o una società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai propri legali rappresentanti o dipendenti è prevista soltanto in funzione di garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria. Pertanto, l'obbligazione pecuniaria al pagamento della sanzione si estingue con la morte del trasgressore e non si trasmette agli eredi.

Pagamento

Chi riceve un'ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di pagamento F23 e indicando i seguenti codici: 

  1. anno e numero di protocollo presente nell'ordinanza; 
  2. codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica e di procedimento; 
  3. codice ufficio: B (+sigla della provincia) ; 
  4. causale: PA.

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata al Commissariato del Governo al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.

Se nell'ordinanza è indicato l'"obbligato in solido", il pagamento va effettuato una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato e tale pagamento li libera entrambi.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non è ammessa l'esibizione della prova del pagamento tardivo, a meno che venga esibita prova prova del pagamento tardivo accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano esplicitate le circostanze che hanno impedito la produzione della medesima prova nei termini prescritti dalla legge per la presentazione delle memorie difensive.

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare al Commissario del Governo una richiesta di rateizzazione mensile (da 3 a 30 rate) della sanzione pecuniaria ( vedi modello B - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria). Prova del pagamento delle rate dovrà essere trasmessa mensilmente a questo Ufficio. In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata , si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Ricorso giurisdizionale

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa ordinanza ingiunzione può proporre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al Giudice di Pace competente per il Comune in cui ha sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo fu tratto (modello D - Ricorso).

L'interessato può stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, anche senza l'assistenza di un avvocato.

Dott. Vincenzo RUSSO
Ufficio depenalizzazioni e patenti

Ultimo aggiornamento
Lunedì 16 Settembre 2024, ore 13:06
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