L'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ha demandato a un'apposita "Struttura di missione" costituita nell'ambito del Ministero dell'Interno lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica per i lavori, i servizi e le forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni del centro Italia interessati dai recenti eventi sismici.
Ai fini dell'esercizio di dette attività, il citato art. 30 attribuisce alla medesima "Struttura" la competenza al rilascio dell'informativa antimafia e l'esecuzione delle relative verifiche, nonché una funzione di coordinamento con competenza esclusiva, in stretto raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dagli stessi eventi sismici.
Il comma 6 del cennato articolo 30 stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del "cratere" devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto dalla suddetta Struttura, denominato anagrafe antimafia degli esecutori.
Una deroga a tale principio di carattere generale è contenuta nell'art. 8 del richiamato D.L. 189/2016, laddove viene previsto che gli interventi di immediata esecuzione volti a favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate da danni lievi vengano obbligatoriamente affidati a imprese:
- a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I soggetti interessati a interventi per lavori, servizi e forniture connessi alla ricostruzione nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici dovranno chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori esclusivamente tramite la piattaforma informatica accessibile al seguente indirizzo: https://anagrafe.sisma2016.gov.it/