Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone, residenti nella propria provincia al momento della violazione, che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
In tutti gli altri casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne dà comunicazione al Ser.D. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope è convocata con ordinanza, entro 40 gg. dalla ricezione della segnalazione (termine non perentorio), presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Avverso tale ordinanza è possibile presentare, entro 10 gg. dalla notifica, ricorso al Giudice di pace (o al Tribunale dei minorenni se minore).
Il colloquio ha lo scopo di permettere la valutazione delle sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata, nonché, eventualmente per formulare l'invito a seguire il programma terapeutico e socio- riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato predisposto dal Ser.D competente per territorio o da una struttura privata autorizzata.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto che abbia trasferito la residenza o il domicilio in una provincia diversa successivamente alla commissione della violazione, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di nuova residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto competente in base al luogo di residenza al momento della violazione.
Presentazione al colloquio :
- Nel caso di prima segnalazione, e di particolare tenuità della violazione, se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal commettere nuovamente la violazione, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
- Nel caso di seconda segnalazione, nel corso del colloquio si valutano le sanzioni amministrative da irrogare:
- sospensione o divieto di conseguire, da 1 mese a 3 anni della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori,
- sospensione o divieto di conseguire, da 1 mese a 1 anno , del passaporto e di ogni altro documento equipollente, del porto d'armi, del permesso di soggiorno per motivi di turismo,
- revisione della patente di guida;
e si invita il trasgressore a presentarsi al Servizio per le Dipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.D.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi.
I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.
Sarà cura dell'interessato far pervenire alla Prefettura - Ufficio N.O.T., il certificato di conclusione del programma. In tal caso le sanzioni applicate verranno revocate.
Mancata presentazione al colloquio:
Vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 già citate.
Avverso il decreto di irrogazione delle sanzioni è possibile presentare, entro 10 gg. dalla notifica, ricorso al Giudice di pace (o al Tribunale dei minorenni se minore).
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.). L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope, sono le seguenti:
- sospensione, o divieto di conseguire, da 1 mese a 3 anni, della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;
- sospensione, o divieto di conseguire, da 1 mese ad 1 anno, della licenza di porto d'armi;
- sospensione, o divieto di conseguire, da 1 mese ad 1 anno, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
- sospensione, o divieto di conseguire, da 1 mese ad 1 anno, del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario;
- revisione della patente di guida.
Riferimenti normativi: