Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida.
Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.
- Sospensione definitiva della patente per violazione amministrativa alle norme di comportamento (art. 218 C.d.S.)
- Sospensione provvisoria della patente in relazione alle ipotesi di reato previste dal codice della strada (art. 223 comma III C.d.S.)
- Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale (art. 223 comma I e II C.d.S.)
- Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S.)
1. SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art. 218 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana entro 15 giorni dal ricevimento il provvedimento di sospensione della patente indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa e ne dispone la notifica. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.
Al termine del periodo di sospensione, la patente viene riconsegnata al titolare personalmente o ad altro soggetto formalmente delegato, per il tramite del Comando Polizia Locale o Stazione Carabinieri competente per residenza.
Entro 30 giorni dalla notifica (60 se l'interessato risiede all'estero), avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni.
TIPOLOGIA INFRAZIONE |
DURATA MINIMA |
DURATA MASSIMA |
• art. 6/1° e 12° - Inottemperanza al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose (stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o del Prefetto) |
1 MESE |
4 MESI |
• art. 10/24° - Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale senza rispettare le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme |
15 GIORNI |
30 GIORNI |
• art. 86 - Adibire, senza la prevista licenza (o con licenza sospesa o revocata), un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi. In caso di recidiva (nel periodo di tre anni), revoca della patente |
4 MESI |
12 MESI |
• art. 117/5° - Circolare superando i limiti di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni |
2 MESI |
8 MESI |
• art. 125/5° - Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta |
1 MESE |
6 MESI |
• art. 142/9° - Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 142/9° - bis - Superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità consentito |
6 MESI |
12 MESI |
Per violazioni commesse alla guida di particolari categorie di veicoli le sanzioni sono raddoppiate. |
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• art. 143/12° - circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/9° (*) - divieto di sorpasso a destra di tram o filobus fermi in mezzo alla carreggiate per salita/discesa viaggiatori quando manca salvagente |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/10° (*) - sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/11° (*) - sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro, nonchè il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/12° (*) - sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/13° (*) - sorpasso in prossimità o corrispondenza di passaggi a livello senza barriere, sorpasso di veicolo arrestatosi o che rallenta in corrispondenza di attraversamento pedonale per consentire a pedoni di attraversare la carreggiata |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/14° (*) - effettuare qualsiasi manovra di sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate |
2 MESI |
6 MESI |
* Per violazioni commesse dal conducente in possesso della patente da meno di tre anni la sospensione va da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi |
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• art. 168/8° - bis - effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione |
2 MESI |
6 MESI |
• art. 168/9° - effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno |
2 MESI |
6 MESI |
• art. 176/1° lett. c) e d) - circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale |
2 MESI |
6 MESI |
• art. 179/9° - circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione |
15 GIORNI |
3 MESI |
• art. 186° - guida in stato di ebbrezza alcolica - tasso alcol. da 0,51 fino a 0,80 g/l |
3 MESI |
6 MESI |
• art. 193/ comma 4 - bis - falsificare o contraffare documenti assicurativi |
1 ANNO |
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• art. 213/4° - circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 213/ comma 2 - ter - rifiutare di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo sottoposto a sequestro, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 214/1° - rifiutare di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo sottoposto a fermo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 217/6° - circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione |
3 MESI |
12 MESI |
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
TIPOLOGIA INFRAZIONE |
DURATA MINIMA |
DURATA MASSIMA |
• art. 7/1° lett. b) e comma 13 bis - circolare in violazione delle limitazioni alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco per prevenzione inquinamento |
15 GIORNI |
30 GIORNI |
• art. 142/9° - superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h |
8 MESI |
18 MESI |
• art. 143/12° - circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate |
2 MESI |
6 MESI |
• art. 145/10° - omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una secondaria |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/ commi 3 e 15 - - sorpassare, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, non osservando l'obbligo di portarsi sulla sinistra del veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, di superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e di riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio; - non osservare l'obbligo di effettuare il sorpasso sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare, se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie. Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/15° - violare il divieto di sorpassare a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 146/3° - bis - in relazione al comma 3 del medesimo articolo proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 147/6° - non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 148/3° - effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 149/5° - mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80/7 del C.d.S. |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 150 - mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 172/10° - mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta |
15 GIORNI |
2 MESI |
• art. 173/3° - bis - divieto di far uso durante la guida del cellulare |
1 MESE |
3 MESI |
• art. 189/ commi 1 e 5 - non osservare l'obbligo di fermarsi in caso d'incidente con danno alle sole cose, per l'utente della strada, il cui comportamento sia stato causa dell'incidente stesso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80 , comma 7 |
15 GIORNI |
2 MESI |
2. SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI REATO PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( art. 223 comma III C.d.S.)
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione in via provvisoria della patente, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa e ne dispone la notifica. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, fino al massimo di due anni.
Il Tribunale competente in merito al reato stabilisce successivamente il periodo definitivo.
Nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti e dei rifiuti a sottoporsi ai relativi accertamenti, il Prefetto ordina all'interessato di sottoporsi, entro 60 giorni dalla notifica, a revisione medica presso la Commissione Medica Locale per le patenti di guida competente per residenza, che a Treviso si trova presso "la Madonnina" in Via Castellana, località Stiore.
Per prenotare la visita, si consiglia di telefonare il prima possibile, anche con il solo verbale, al numero telefonico 0422-322693 dalle ore 8:20 alle ore 15:50 dal lunedì al venerdì.
Se il valore alcolemico riscontrato è superiore in entrambe le prove a 0,80 g/l, e nel caso di sostanze stupefacenti, la patente rimane sospesa, oltre al periodo fissato dal prefetto, a tempo indeterminato, fino a che il trasgressore non presenta all'Ufficio Patenti il certificato della Commissione medica che lo dichiara idoneo alla guida. L'ufficio Patenti provvede in questo caso alla restituzione della patente.
Se il certificato di idoneità è a termine, occorre presentarsi presso gli uffici del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione Civile, a Treviso in via Castellana) per la variazione della validità del documento di guida. Se il periodo di idoneità è breve (6 mesi) si consiglia di prendere per tempo un nuovo appuntamento per la visita di revisione.
Avverso l'ordinanza di sospensione della patente è possibile proporre opposizione al giudice di pace competente in base al luogo di commessa violazione entro 30 g. dalla notifica (60 gg. per i residenti all'estero).
La patente di guida è revocata dal prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione a chiunque, durante il periodo di sospensione della validità del documento (o dopo il ritiro nel caso sia avvenuto per guida in stato di ebbrezza), circoli abusivamente .
Avverso il provvedimento di revoca della patente è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o, alternativamente al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica . L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Quando la revoca della patente di guida consegue alle violazioni di cui agli artt. 186, 186 -bis e 187 (rispettivamente guida sotto l'influenza dell'alcool, guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
Si allega l'elenco esemplificativo delle violazioni
TIPOLOGIA INFRAZIONE |
DURATA MINIMA |
DURATA MASSIMA |
• art. 9 bis/5° - partecipare con veicoli a motore a competizioni non autorizzate |
1 ANNO |
3 ANNI |
• art. 9 ter/3° (in relazione all' art. 141/9°) - gareggiare in velocità con veicoli a motore- sospensione patente da 1 a 3 anni |
1 ANNO |
3 ANNI |
• art. 186/2° lett b) - tasso alcolico da 0,81 fino a 1,50 g/l - sospensione patente di guida da 6 mesi a 1 anno |
6 MESI |
1 ANNO |
• art. 186/2° lett c) - tasso alcolico superiore a 1,50 g/l - sospensione patente di guida da 1 a 2 anni |
1 ANNO |
2 ANNI |
• art. 186 bis - guida sotto l'influenza dell'alcool per i conducenti di età inferiore ad anni ventuno, per i neo - patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose: rifiuto di sottoporsi all'accertamento |
6 MESI |
1 ANNO |
• art. 186/7° - guida sotto l'influenza dell'alcool rifiuto di sottoporsi agli accertamenti |
6 MESI |
2 ANNI |
• art. 187/1° - guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope |
1 ANNO |
2 ANNI |
• art. 187/8° - guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope : rifiuto di sottoporsi agli accertamenti |
6 MESI |
2 ANNI |
• art. 189/6° - non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile comunque al proprio comportamento |
1 ANNO |
3 ANNI |
• art. 189/7° - non ottemperare all'obbligo di prestare l'assistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale ricollegabile comunque al proprio comportamento |
18 MESI |
5 ANNI |
3. SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art. 222 e art. 223 comma I e II C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone.
In tal caso, il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'agente o organo accertatore, in presenza di fondati elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.
Con circolare n. M/2413-9 el 30 maggio 2001, il Ministero dell’Interno, Direzione Generale per l’Amministrazione e per gli Affari del Personale, ha tuttavia chiarito che l’adozione del provvedimento di sospensione, nella fattispecie in esame, “non può avvenire quando ormai è evidente che la parte offesa non ha proposto querela per il reato di lesioni personali di cui all’art. 222 C.d.S.” Si determinerebbe, invero, una situazione di palese irrazionalità qualora venisse adottato un provvedimento di sospensione da parte del prefetto (provvedimento avente natura dichiaratamente provvisoria) pur essendo l’azione penale improcedibile per la mancata proposizione della querela.
Cosa fare
Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma IV) è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente in base al luogo di commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica se l'interessato risiede in Italia o 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
NOTA BENE
L’interessato che sia incorso nel provvedimento di sospensione della patente da parte della prefettura può, inoltre, ottenere la restituzione della patente qualora (alternativamente) dimostri:
- che l’azione penale è improcedibile essendo trascorsi i termini concessi alla parte offesa (art. Art. 124 Codice Penale e art. 336 e s.s. c.p.p.) per presentare querela senza che questa vi abbia provveduto. In tal caso andrà prodotta all’Ufficio una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la predetta circostanza (vedasi modulistica in basso);
- Che la parte offesa ha rinunciato a presentare querela. In tal caso andrà prodotta alla prefettura, in originale, la dichiarazione di rinuncia a presentare querela (o atto di remissione dell’eventuale querela presentata), sottoscritta dalla parte offesa. A detta dichiarazione dovrà, inoltre, essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, della parte offesa medesima.
4. SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224C.d.S)
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).
NOTA BENE
Nel quadro della totale informatizzazione delle procedure sanzionatorie, nell’ottica del contenimento delle spese postali e di favorire lo stesso cittadino che sia incorso nella sospensione del suo documento di guida, nei casi di accertata violazione a norme del Codice della Strada che comportino l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida , a decorrere dal 7 aprile 2014 , in caso di avvenuto ritiro la patente non viene più inviata alla prefettura unitamente a copia del verbale. Alla prefettura, infatti, viene trasmessa, unitamente al verbale, solamente una copia della patente, mentre quest’ultima è trattenuta dall'organo accertatore.
Quest'ultimo, ove non coincidente con l'organo di polizia territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del trasgressore, procede a curare la trasmissione della patente di guida ritirata all'organo di polizia di residenza del trasgressore secondo le indicazioni fornite nel provvedimento prefettizio di sospensione. L'organo di polizia di residenza del trasgressore - in esecuzione del decreto prefettizio irrogante la sanzione accessoria - provvede alla notifica del provvedimento di sospensione della patente e alla successiva restituzione della stessa una volta decorso il periodo di sospensione inflitto .
Il decreto prefettizio, che dispone l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, reca dunque espressa indicazione relativa a quale organo di polizia sarà incaricato di curare la riconsegna del documento stesso all'interessato alla scadenza del periodo di sospensione, previa l'avvenuta e documentata ottemperanza alle eventuali prescrizioni ivi imposte.
Nel caso in cui la patente di guida, cui deve essere applicata la sospensione, non sia stata immediatamente ritirata, provvederà al ritiro del documento di guida sempre il medesimo organo di polizia del luogo di residenza del trasgressore, in sede di notifica del provvedimento in questione, curando anche la relativa restituzione del documento al termine del periodo di sospensione e previa l'avvenuta e documentata ottemperanza alle eventuali prescrizioni imposte dal Decreto Prefettizio.
In altre parole, al termine del periodo di sospensione irrogato da questa Prefettura e a seguito dell'avvenuta e documentata ottemperanza alle prescrizioni imposte nel Decreto, la patente di guida sarà restituita dall'organo incaricato anche della notifica del provvedimento sanzionatorio.
Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186/2 lett. a) del Codice della Strada, la restituzione della patente potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
FATTISPECIE ESCLUSE: continuano ad essere inviate alla Prefettura le patenti ritirate
- a seguito delle violazioni di cui all’art. 135 C.d.S. e, in ogni caso, le patenti dei residenti all’estero.
- a seguito di violazioni penali
- per la successiva emissione del provvedimento di revoca della patente.
Riferimenti normativi: