Requisiti per ottenere la patente di servizio

  Per ottenere la patente di servizio di cui all'articolo 139 del Codice della Strada, è necessario che l'interessato contemporaneamente:

a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale ( art. 2, comma 2);

b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del Codice della Strada ( art. 2, comma 1);

c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall' art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ( art. 3, comma 4);

d) abbia positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale ( art. 2, comma 3), ovvero svolga, all'entrata in vigore del regolamento, funzioni di polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ( art. 10, comma 2).

 

Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice

 L'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato in sessioni secondo un calendario concordato dalla Prefettura con le amministrazioni interessate.

In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale.

L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal Prefetto (art. 3, comma 3).

La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al compatimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.

 

Istruttoria

I comuni e le province interessati provvedono all'istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo ( art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti, secondo le seguenti modalità.

Per ciascun dipendente interessato al rilascio, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare, debitamente compilato, il modulo di comunicazione dati per ottenere il rilascio della patente di servizio, unitamente alla copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell' art. 116 del Codice della Strada, nonché ai verbali delle prove di idoneità, se richiesti. Il documento abilitativo, unitamente alla comunicazione riepilogativa, deve essere trasmesso alla Prefettura ed il Prefetto ha facoltà di chiedere in qualunque momento i documenti conservati.

 

Stampa e rilascio del documento

 La stampa della patente di servizio è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le quali svolgono servizio gli aventi diritto (le modalità di pagamento sono le seguenti: versamento su ccp 1313   intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Treviso", causale "Cap. 2368 X- Ministero Econ. e Finanze - costo patente di servizio")

 Presso ogni Prefettura è istituito un registro delle patente di servizio contenente le seguenti informazioni:

  • numero progressivo di rilascio
  • tipo di patente di servizio
  • data del rilascio
  • dati anagrafici del titolare
  • estremi patente rilasciata ai sensi dell' art. 116 del C.d.S. ( categoria, data rilascio, scadenza validità)
  • ente presso cui presta servizio
  • variazioni (rinnovo, aggiornamento)
  • sospensioni e revoca

 Al rinnovo e all'aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul registro.

 

Sospensione e revoca

 La patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del C.d.S.. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza ( art. 7, comma 1).

La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza,( art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie ( art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio.

In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del C.d.S. , né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis cds.

Le disposizioni contenute nel Regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del Codice della Strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.

In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.

 

Normativa

 Ai sensi del Decreto 11 agosto 2004 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre 2004 ) il Prefetto è competente al rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 14 Novembre 2024, ore 11:22