La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro.
L'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).
Limiti di reddito
Non può venir concessa la rateizzazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di € 10.628,16, elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente con l'interessato.
L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso).