INFO GENERALI
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00, previo appuntamento
Dirigente Area II: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative
Addetto: Sig.ra TOSOLINI Gabriela
Tel: 0432 594479
Indirizzo email: depenalizzazione.pref_udine@interno.it
Indirizzo PEC: protocollo.prefud@pec.interno.it
COMPETENZA UFFICIO
In caso di mancato o errato pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni amministrative (al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., nonché in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro), l’amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva.
Successivamente all’iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (ovvero quello della provincia di residenza del debitore), notifica all’interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo dovuto, oltre agli interessi e alle spese.
Nel caso di mancato pagamento delle sanzioni per violazioni amministrative del Codice della Strada commesse nel territorio della provincia di Udine e accertate da organi accertatori statali (in particolare, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza), l’ente creditore è la Prefettura - UTG di Udine e il Concessionario della riscossione è l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Qualora un verbale di accertamento/contestazione di violazione sia stato notificato sia al trasgressore che al proprietario del veicolo (obbligato in solido ai sensi dell'art.196 C.d.S.), vengono emesse due cartelle esattoriali di pari importo, una nei confronti del trasgressore ed una nei confronti dell’obbligato in solido, e deve essere pagata una sola di tali due cartelle. Se per errore vengono pagate entrambe le suddette cartelle, il secondo pagante potrà ottenere il rimborso dal Concessionario della riscossione.
Le somme risultanti dal ruolo devono essere pagate entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della stessa, per evitare l’esecuzione forzata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in particolare l'art.206)
D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495
Legge 24 novembre 1981, n. 689
ISTANZA DI DISCARICO DI CARTELLA ESATTORIALE
I soggetti ai quali sia stata già notificata una cartella esattoriale possono chiedere il discarico totale o parziale della medesima cartella, purché ne sussistano i presupposti (ad esempio qualora l’integrale pagamento dell’importo dovuto sia stato correttamente effettuato entro i termini di legge).
Se la cartella risulta intestata a un contribuente deceduto, gli eredi con istanza in carta semplice possono chiedere l’annullamento della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 7 della l. n. 689 del 1981 (che prevede l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni).
Se la cartella si riferisce a una sanzione già pagata, si consiglia di verificare gli importi e la data del pagamento: se il pagamento è stato effettuato per una cifra inferiore a quella dovuta o il versamento è avvenuto oltre i 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale la sanzione è raddoppiata per espressa previsione di legge e, quindi, la somma pagata viene trattenuta a solo titolo di acconto e a essa sono aggiunte le maggiorazioni e gli interessi di legge.
Il discarico potrà essere richiesto alla Prefettura - UTG di Udine in relazione alle seguenti fattispecie:
- violazioni al Codice della Strada commesse nel territorio della provincia di Udine e accertate da organi accertatori statali (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza);
- violazioni alle norme del T.U.L.P.S.;
- violazioni in materia di assegni;
- recupero spese di giudizio;
- recupero spese di custodia.
Documentazione richiesta:
- istanza di discarico della cartella esattoriale (Modello A)
- documentazione probatoria atta a verificare la fondatezza della richiesta di discarico (ad esempio, copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto)
RICORSO AVVERSO UNA CARTELLA ESATTORIALE
Il contribuente che intenda contestare una cartella esattoriale deve presentare ricorso avverso detta cartella all’Autorità giudiziaria competente per territorio, ai sensi degli artt. 22 e 22bis della legge n.689 del 24 novembre 1981 (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda dell’importo).
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, allegando obbligatoriamente la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
In caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente potrà presentare alla Prefettura richiesta di discarico della cartella esattoriale.
Per eventuali richieste di sospensione delle procedure di riscossione e per eventuali richieste di pagamento rateale degli importi indicati sulla cartella esattoriale, l’interessato deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le istanze presentate direttamente alla Prefettura non interrompono né i termini previsti per il ricorso al Giudice di Pace, né sospendono le procedure di competenza del concessionario.