Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato.
La licenza di porto d’armi viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni
La licenza (foglietto intercalare) deve essere rinnovata ogni anno.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.
Ufficio Competente: Area I - Ordine e Sicurezza pubblica - Polizia Amministrativa
Dirigente dell'Area I: Dott.ssa Sandra CAVALIERI
Email Dirigente: sandra.cavalieri@interno.it
Addetti: sig. CUCCURESE Antonio – sig.ra SILVESTRI Vittoria
Telefono: 0432 594676 - 0432 594453
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pracchiuso, 16, primo piano
Ricevimento: Per appuntamento
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefud@pec.interno.it
RILASCIO
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale deve possedere i requisiti prescritti.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00
(Mod. rilascio licenza per difesa personale - Mod. 1/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. )
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati; (Mod.. autocertificazione 1)
- certificato di idoneità psicofisica in bollo, rilasciato dalla ASL di residenza del richiedente o da un ufficiale medico militare o da un ufficiale medico della Polizia di Stato. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 28/04/1998 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di Polizia, di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, da cui risulti, tra l’altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo dell’arma in dotazione individuale;
- copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato; (Mod. autocertificazione 2 )
(se il servizio militare non è stato svolto allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro)
(Mod. autocertificazione 3)
- Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc).
In caso di parere favorevole al rilascio della licenza il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:
- una marca da bollo da € 16,00
- due fotografie identiche, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido);
- ricevuta del bonifico di € 1,27 - IBAN: IT23T0100003245232010238300 a favore di: Capo X - Capitolo 2383 - Articolo 00 - Causale: costo libretto porto di pistola per difesa personale_ Prefettura-U.T.G. di Udine”
- versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di Udine"
RINNOVO
Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00
( Mod. 2 rinnovo licenza per difesa personale)
( Mod. 2/bis rinnovo licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. ) - documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);
- certificato di idoneità psicofisica in bollo, rilasciato dalla ASL di residenza del richiedente o da un ufficiale medico militare o da un ufficiale medico della Polizia di Stato. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 28/04/1998 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di Polizia, di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, da cui risulti, tra l’altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo dell’arma in dotazione individuale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione , sottoscritta dall'interessato, con la quale attesta che ha l'abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, ed è regolarmente iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro
( Mod. autocertificazione 3) - tagliando della licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento
- versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di Udine"
- una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ai sensi del D.M.24.03.1994, n. 371 il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere effettuato. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 4) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al D.M. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. autocertificazione 4)
Riferimenti normativi:
- R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43;
- R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss