Fondi di prevenzione e di solidarietà

Il fenomeno dell'usura viene contrastato con l'istituzione di due fondi: di prevenzione e di solidarietà 

 

Dirigente Area I: Viceprefetto dott.ssa Sandra CAVALIERI 

Responsabile Procedimento : Dirigente Area I 

E-mail: sandra.cavalieri@interno.it 

Addetto all'istruttoria: dott. ssa Rita MAIORE - 

Telefono: 0432 594 457 

E-mail: rita.maiore@interno.it

P.E.C. protocollo.prefud@pec.interno.it 

Email dell'ufficio: prefettura.udine@interno.it

Giorni e orario di ricevimento: 

  

Il ricevimento del pubblico presso l'Area I^ - Ordine e Sicurezza Pubblica (Vittime dei reati intenzionali violenti - Vittime della mafia - Vittime Estorsione - Vittime Usura - Vittime del Dovere ecc.) sarà assicurato, previo appuntamento, da concordare telefonicamente, o via mail, con i funzionari addetti al servizio per le pratiche di competenza. 

  

Per combattere efficacemente il fenomeno dell'usura sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà. 

  

Il Fondo di Prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori,) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Il Fondo di Solidarietà, istituito presso il Ministero dell'Interno offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale attraverso l'elargizione di un mutuo senza interessi da restituire entro dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. 

  

Chi può fare la richiesta 

la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo. 

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi: 

-esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; 

-essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 

- non essere condannato, imputato o indagato per il reato d'usura; 

- non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero essere stato proposto per dette misure. 

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con decreto commissariale. 

 

  • Allegato: VADEMECUM procedure di accesso ai benefici di, legge per le vittime dell’estorsione e dell’usura, ai sensi delle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999- edizione 2024

 

Come presentare la domanda 

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura per il tramite del Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto, nel termine di ventiquattro mesi dalla data della denuncia o dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell'inizio delle indagini.

Presentazione dell'istanza 

L'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ha realizzato una piattaforma digitale denominata "S.T.E.P.", per la gestione delle fasi di istruttoria delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà presentate dalle vittime dei reati estorsivi e/o di usura.

La nuova piattaforma S.T.E.P. di lavoro è pienamente operativa dal 13 luglio 2023 in sostituzione del portale SANA .

La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n. 108/96, deve avvenire utilizzando esclusivamente il nuovo portale collegandosi al link https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it/.

Si rinvia al “manuale utente”, per la spiegazione dettagliata delle modalità di presentazione dell'istanza.

 

  • Allegato: Manuale utente portale presentazione della domanda v. 1.0.

 

La domanda deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo entro un termine massimo di dieci anni. 

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione: 

-dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; 

-dei termini di prescrizione e decadenza nonché per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari; 

-dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali. 

Ai suddetti fini è necessario che il termine da sospendere o prorogare ricada entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 

L'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 20 L.44/99 deve essere inoltrata all'Autorità Giudiziaria titolare del procedimento penale - competente al rilascio del provvedimento di sospensione - 

L’art. 20 della Legge n. 44/1999, così come modificata dalla Legge n.3/2012, prevede la possibilità di ottenere la sospensione o la proroga di determinati termini, in seguito alla presentazione della domanda per la concessione dell’elargizione o del mutuo senza interessi. In particolare:

­ i termini relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari (nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva) sono prorogati per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione; 

-non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati (art.20, comma 1, della Legge n. 44/1999, come modificato dall’art. 38 bis del d. l. n.113/2018, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n.132);

­ sono sospesi, per la medesima durata, anche i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;

­ vengono invece prorogati per tre anni i termini di scadenza degli adempimenti fiscali per il tramite della Prefettura di competenza, allegando idonea documentazione attestante le procedure esecutive di cui si chiede la sospensione. 

  

Il Comitato di solidarietà procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

-se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; 

-se le somme erogate a titolo di mutuo non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo; 

- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo. 

  

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito del Ministero dell'Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. 

 

Riferimenti normativi: 

 

LEGGE 7 marzo 1996 n. 108 - Disposizioni in materia di usura 

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura 

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

DPR 2014 n. 60 - Regolamento del Fondo 

Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679

Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 12:03