Licenza per detenzione cartucce

Rilascio licenza permanente ex artt. 50 e 51 T.U.L.P.S. per la detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S..
La richiesta deve essere adeguatamente motivata (il richiedente deve svolgere attività di Istruttore di Tiro o partecipare a livello agonistico a gare di Tiro a Segno; tale condizione deve essere dimostrata).
Documentazione richiesta:

  1. Istanza in carta libera diretta al Prefetto e contenente:
    1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
    2. indicazione precisa del quantitativo di cartucce per arma comune da sparo che si vuole detenere presso la propria abitazione (massimo 1500) e l'eventuale autorizzazione al trasporto;
    3. indicazione precisa dell'iscrizione, in corso di validità, ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale ovvero ad Associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.;
    4. data e firma.
  2. Generalità e condizioni anagrafiche possono essere rese con apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e non soggetta ad autentica (autocertificazione) corredata di fotocopia (su entrambi i lati) della Carta di Identità.
  3. Dichiarazione, rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero da Associazioni Sportive (come indicato al punto 1.3), dell'iscrizione in corso di validità alla pratica sportiva (come istruttori di tiro o tiratori agonisti).

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni.

Deposito permanente degli esplosivi di I, IV e V categoria

Rilascio della autorizzazione al deposito permanente degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773, a seguito di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per la materie esplodenti.
Domanda in carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto, e per conoscenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, e contenente la seguente documentazione:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente. In caso di Società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante;
  2. specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere;
  3. ubicazione del deposito;
  4. documentazione comprovante la disponibilità del deposito, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  5. n.2 planimetrie, indicanti i locali che si intende adibire a deposito e con le distanze tra tali locali e gli opifici industriali, le strade, i corsi d'acqua e i centri abitati. Le planimetrie dovranno essere elaborate da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine professionale;
  6. relazione tecnica descrittiva dei locali, redatta da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine professionale;
  7. documentazione comprovante la capacità tecnica, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  8. documentazione comprovante la stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge per il personale dipendente nonchè di polizza assicurativa a garanzia dei rischi;
  9. richiesta del certificato di prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 37/1998 (ai quali va presentata altresì copia della domanda di rilascio licenza);
  10. marca da bollo da € 16,00.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.
Termine di conclusione del procedimento: 120 giorni.

Deposito e minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria

Rilascio della autorizzazione al deposito e alla minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773, a seguito di sopralluogo della Commissione tecnica per le materie esplodenti. La licenza vale sino al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per la materie esplodenti.
I locali adibiti alla minuta vendita (fino a complessivi Kg. 200 netti di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria) devono avere le caratteristiche di cui al d.m. 23/09/1999.
Domanda in carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto, e per conoscenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, e contenente la seguente documentazione:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente. In caso di Società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante;
  2. specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere per la vendita;
  3. documentazione comprovante la disponibilità dei locali, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  4. n.2 copie della planimetria dei locali e relazione tecnica redatta ai sensi del d.m. 04/05/98, allegato I, da tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale;
  5. documentazione comprovante la capacità tecnica, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà
  6. documentazione comprovante la stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge per il personale dipendente nonchè di polizza assicurativa a garanzia dei rischi;
  7. richiesta del certificato di prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 37/1998 (ai quali va presentata altresì copia della domanda di rilascio licenza);
  8. marca da bollo da € 16,00.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.
Termine di conclusione del procedimento: 120 giorni.

Rinnovo della autorizzazione alla minuta vendita

Rinnovo della autorizzazione alla minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773. La domanda per il rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per la materie esplodenti.
La domanda in carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto deve contenere la seguente documentazione:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente. In caso di Società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante;
  2. copia del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, oppure copia della domanda presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rinnovo dello stesso;
  3. copia della licenza in corso di validità;
  4. marca da bollo da € 16,00.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.

Voltura della licenza per il deposito e la minuta vendita

Voltura della licenza (subentro nell'intestazione di una autorizzazione già rilasciata) per il deposito e la minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per la materie esplodenti.
La domanda in carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto, e per conoscenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, deve contenere la seguente documentazione:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente. In caso di Società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante;
  2. documentazione comprovante la disponibilità dei locali, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  3. dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i locali costituenti l'esercizio di minuta vendita e gli impianti connessi con l'attività non sono mutati rispetto alle condizioni originali che determinarono a suo tempo il rilascio dell'autorizzazione;
  4. documentazione comprovante la capacità tecnica, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  5. documentazione comprovante la stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge per il personale dipendente nonchè di polizza assicurativa a garanzia dei rischi;
  6. richiesta di voltura del certificato di prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi della legge 26/07/1965 n. 966, D.P.R. 577/1982 e D.P.R. 37/1998;
  7. marca da bollo da € 16,00.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.

Ultimo aggiornamento
Martedì 23 Luglio 2024, ore 18:01