AVVISO PER LE STAZIONI APPALTANTI
Si richiama l’attenzione dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs.159/2011 sul disposto dell’art.11 – bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125:
art. 11 – bis: “Le disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all’attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia , nel termine stabilito dall’art. 99, comma 2 bis, del Codice di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Si informa che a partire dal 7 gennaio 2016 è stata attivata la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo: “… la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l’obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l’impresa abbia già assolto l’onere di richiedere l’iscrizione, potrà dare avvio all’iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all’impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione dell’art. 1, comma 52, della legge n.190/2012 che espressamente richiama l’art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell’accertamento in Banca Dati nell’ipotesi di esito non immediatamente liberatorio… … Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione”.
IMPRESE RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA - PRECISAZIONI -
La richiesta d'iscrizione nelle white list da parte dell'operatore economico non è necessariamente e immediatamente funzionale alla partecipazione del medesimo a una gara pubblica o all'affidamento di una pubblica commessa, potendo tale richiesta essere formulata anche nella sola prospettiva di una futura partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
Viene da sé che, in questi casi, un eventuale ritardo nell'iscrizione, determinato ad esempio dalla complessità dell'istruttoria, non recherebbe alcun imminente e irreparabile pregiudizio nella sfera giuridica dell'operatore economico.
Diversamente nell'ipotesi in cui, in uno dei settori a rischio, l'operatore economico debba accedere alla stipula di un contratto pubblico, ovvero a un subcontratto.
Si evidenzia come, in tal caso, l'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, abbia sancito l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di acquisire la documentazione antimafia ai fini della stipula di un contratto pubblico o dell'autorizzazione di un subcontratto unicamente attraverso la consultazione delle white list.
Proprio al fine di evitare ch eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure di iscrizione nei citati elenchi possano pregiudicare l'interesse (pubblico) della stazione appaltante all'esecuzione dell'appalto e quelli (patrimoniali) dell'impresa all'affidamento di una commessa pubblica, il legislatore ha ritenuto applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione delle white list, le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del codice antimafia, secondo le modalità declinate dalla più volte richiamata circolare del marzo 2016.
In sintesi, il D.P.C.M. 24 novembre 2016 (che ha modificato il D.P.C.M. 18 aprile 2013 al fine di adeguarne i contenuti all'art. 29 del decreto legge 90/2014), prevede che la stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei confronti di soggetti non iscritti nelle white list ma che abbiano presentato domanda d'iscrizione, sia tenuta a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e d'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.