L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

 

Viceprefetto Aggiunto: Dott.ssa Lourdes Concetta Cavaccini
Email: lourdesconcetta.cavaccini@interno.it

 

Assegni

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Lourdes Concetta Cavaccini
Addetto: Catia Dori
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: catia.dori@interno.it
Telefono: 0575318463

 

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

 

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello A - fac-simile di ricorso).

 

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente nelle forme previste dall'art. 8 comma 3 della legge n. 386/90 (dichiarazione liberatoria sottoscritta dal creditore, la cui firma sia stata autenticata da pubblico ufficiale ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto).

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 09:52
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Dichiarazione avvenuto pagamento assegno 26 KB