Ufficio Assegni

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito amministrativo. 

VICEPREFETTO: Dott.ssa Roberta VERRUSIO GRIPPA SCAFATI
Email: roberta.verrusiogrippascafati@interno.it

Responsabile del procedimento: Dirigente - Viceprefetto dott.ssa Verrusio Grippa Scafati Roberta
Addetto: dott. LiRosi Salvatore, dott.ssa Vasciarelli Sabrina.

AVVISO AL PUBBLICO
I ricorsi vanno inoltrati via PEC o con raccomandata.
Si informa che l'ufficio riceve solo su appuntamento ed è disponibile un sito dedicato tramite il quale si potranno effettuare in autonomia prenotazioni nelle date disponibili, accessibile al seguente link:
https://www.prefettura.brescia.it/prenotazioni

Le telefonate vengono ricevute dalle ore 11 alle ore 13 il martedì e il giovedì solo per fornire indicazioni di carattere generale.
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima n. 3 - Brescia
Email dell'ufficio: depassegni.prefbs@pec.interno.it 

Telefono: 030/2951011 - 030/2951015

Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiuntiva di pagamento.

Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello A  fac-simile del ricorso).

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da minimo tre a massimo trenta rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Novembre 2024, ore 12:06
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