Come cambiare o modificare il proprio nome e cognome

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
• riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.
L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.
La Prefettura-U.T.G., competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno o del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro dell'Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

Supporto al Prefetto nell’esercizio delle funzioni di raccordo con gli enti locali e gestione dei procedimenti relativi alla garanzia della funzionalità degli Enti Locali riservati al Prefetto, nonché quelli di intervento sostitutivo nei servizi di interesse statale esercitati dai Comuni.
Gestione istanza di cambio nome e cognome per maggiorenni e per minori.
Toponomastica.
Responsabile del procedimento: Dirigente Area II
Addetto: Dott.ssa Serrao Giovanna Tel. 030/2951018
Sig.ra Pelizzaro Mery Tel. 030/2951019 da lun. a ven. dalle ore 8:00 alle ore 11:00.
Sig.ra Ceretti Laura
Non si riceve pubblico.
La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Prefettura di Brescia. Piazza Paolo VI, 29 o consegnata a mano allo stesso
indirizzo presso la sede principale nei seguenti orari: lun. - ven. ore 10:00-12:00, senza appuntamento.

PEC: entilocali.prefbs@pec.interno.it (per informazioni)
Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima n. 3 - Brescia
Email dell'ufficio:

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16;
          (vedi il modello A - cambiamento del cognome per maggiorenni)
          (vedi il modello B - cambiamento del nome per maggiorenni)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione , sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;
         (vedi il modello di autocertificazione)
  3. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
  4. fotocopia di un documento di identità. 

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94;
D.P.R. 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2012. 

Inoltre la circolare del dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, illustra le modalità di applicazione delle nuove norme introdotte dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.
Il Prefetto diventa l'unica autorità decisionale in materia di cambiamento di nome e/o cognome. È la principale novità introdotta in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio scorso, che entrerà in vigore il 9 luglio prossimo. L'obiettivo è quello di semplificare e snellire il procedimento riducendo così anche i tempi di risposta al cittadino.

Altra novità riguarda l'individuazione della prefettura competente: quella della provincia di residenza del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l'obbligo di esporre nella domanda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il relativo provvedimento.

La circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n.14 del 21 maggio 2012, fornisce indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.

Minorenni

Documentazione richiesta

  1. Domanda in bollo da € 16 sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà;
        (vedi il modello C - cambiamento del cognome per minori)
        (vedi il  modello D - cambiamento del nome per minori)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita,  la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati;
        (vedi il modello di autocertificazione)
  3. fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
  4. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;

Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da €. 16 da apporre sul Decreto. 

Riferimenti normativi  

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94; 
D.P.R. 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio 2012. 

Inoltre la circolare del Dipartimento Affari interni e Territoriali del Ministero dell'interno, illustra le modalità di applicazione delle nuove norme introdotte dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.

Il Prefetto diventa l'unica autorità decisionale in materia di cambiamento di nome e/o cognome. È la principale novità introdotta in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio scorso, che entrerà in vigore il 9 luglio prossimo. L'obiettivo è quello di semplificare e snellire il procedimento riducendo così anche i tempi di risposta al cittadino.

Altra novità riguarda l'individuazione della prefettura competente: quella della provincia di residenza del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l'obbligo di esporre nella domanda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il relativo provvedimento.

La circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n.14 del 21 maggio 2012, fornisce indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.

Minorenni adottati

Documentazione richiesta

  1. Domanda in bollo da €.16 sottoscritta da entrambi i genitori adottivi
    (scarica il modello E - cambiamento del nome per minori adottati);
  2. fotocopia del documento di riconoscimento degli istanti;
  3. copia conforme della sentenza di adozione;
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
    (scarica il modello di autocertificazione);
  5. ogni altra documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta.

Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da €. 16 da apporre sul Decreto.

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94.

Allegati
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modello_d_cambio_nome_minori.doc 30 KB
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modello_c_per_cambio_cognome_minori.rtf 69.69 KB
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autocertificazione.doc 32.5 KB
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modello_a_cambio_cognome_maggiorenni.rtf 65.1 KB
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modello_b_cambio_nome_maggiorenni.doc 28.5 KB
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autocertificazione_per_minore_0.doc 32.5 KB
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Luglio 2024, ore 12:34