Supporto al Prefetto nell’esercizio delle funzioni di raccordo con gli enti locali e gestione dei procedimenti relativi alla garanzia della funzionalità degli Enti Locali riservati al Prefetto, nonché quelli di intervento sostitutivo nei servizi di interesse statale esercitati dai Comuni.
Gestione istanza di cambio nome e cognome per maggiorenni e per minori.
Toponomastica.
Responsabile del procedimento: Dirigente Area II
Addetto: Dott.ssa Serrao Giovanna Tel. 030/2951018
Sig.ra Pelizzaro Mery Tel. 030/2951019 da lun. a ven. dalle ore 8:00 alle ore 11:00.
Sig.ra Ceretti Laura
Non si riceve pubblico.
La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Prefettura di Brescia. Piazza Paolo VI, 29 o consegnata a mano allo stesso
indirizzo presso la sede principale nei seguenti orari: lun. - ven. ore 10:00-12:00, senza appuntamento.
PEC: entilocali.prefbs@pec.interno.it (per informazioni)
Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima n. 3 - Brescia
Email dell'ufficio:
- entilocali.pref_brescia@interno.it Telefoni: 030/2951018 - 030/2951019
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16;
(vedi il modello A - cambiamento del cognome per maggiorenni)
(vedi il modello B - cambiamento del nome per maggiorenni) - dichiarazione sostitutiva di certificazione , sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;
(vedi il modello di autocertificazione) - eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
- fotocopia di un documento di identità.
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94;
D.P.R. 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2012.
Inoltre la circolare del dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, illustra le modalità di applicazione delle nuove norme introdotte dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.
Il Prefetto diventa l'unica autorità decisionale in materia di cambiamento di nome e/o cognome. È la principale novità introdotta in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio scorso, che entrerà in vigore il 9 luglio prossimo. L'obiettivo è quello di semplificare e snellire il procedimento riducendo così anche i tempi di risposta al cittadino.
Altra novità riguarda l'individuazione della prefettura competente: quella della provincia di residenza del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l'obbligo di esporre nella domanda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il relativo provvedimento.
La circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n.14 del 21 maggio 2012, fornisce indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.