AVVISO AI RICHIEDENTI LA CITTADINANZA ITALIANA

Domande di cittadinanza  ancora prive di identità SPID

I richiedenti cittadinanza italiana sono pregati di associare  nel più breve tempo possibile  al proprio SPID le domande che sono ancora in istruttoria, per evitare la mancanza di notizie sui procedimenti che li riguardano.

Si informa che dal  27 aprile 2021,  per precise disposizioni ministeriali, l'Ufficio procede alla trattazione delle pratiche online e non convoca più i richiedenti presso lo sportello per la verifica dei documenti.

Si informa inoltre che coloro che hanno presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana, ancora non definita con provvedimento finale e risiedono in Italia, sono tenuti obbligatoriamente entro il 30 settembre 2021, ad associare la pratica pendente allo  SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), acquisendo così le nuove credenziali che consentiranno di accedere al Portale dei servizi di cittadinanza. Tale procedura è fondamentale in quanto l'Ufficio cittadinanza a seguito delle indicazioni del Ministero dell'Interno, non dovrà più convocare il richiedente per l'identificazione e la verifica della documentazione per procedere all'istruttoria dell'istanza e l'utente inoltre avrà la possibilità di verificare l'iter della propria pratica e conoscerne tutte le comunicazioni importanti.

Dal 18/01/2021 il nuovo link per l'accesso alle pratiche di cittadinanza è :

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

In caso di difficoltà incontrate nell'associazione della propria pratica allo SPID , occorre consultare il portale sopra indicato. Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID , dovrà rivolgersi direttamente al supporto tecnico tramite il servizio di assistenza  " Help desk" che si trova in fondo alla pagina. Nel caso in cui vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata online, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre l'autocertificazione attestante le sue corrette generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'Help Desk alle necessarie rettifiche nel sistema.

La Prefettura non può gestire le credenziali di accesso al Portale, né può effettuare l'associazione della pratica allo SPID.

Nel caso in cui sia necessario recuperare il codice (definitivo) della pratica K10/________ oppure K10/C/________ , si può fare richiesta all'indirizzo email dell'ufficio cittadinanza: cittadinanza.pref_brescia@interno.it, indicando i propri dati personali, il codice (provvisorio) di invio della istanza di cittadinanza BS000____________, ed allegando copia di un proprio valido documento di identità.

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La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti e integrazioni, in particolare la Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, recante nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

IMPORTANTI NOVITA' DECRETO LEGGE 113/2018, convertito con LEGGE 132/2018

Si comunica che, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 1.12.2018 n. 132 (recante conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 4.10.2018 n.113), ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha fissato in 48 mesi il termine di definizione per i procedimenti di cittadinanza in corso alla data del 5 ottobre 2018, quindi anche per le domande presentate prima di quella data e non ancora definite, nonché ovviamente per i procedimenti successivi a quella data.

Successivamente ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi,  per le istanze presentate prima della suddetta data il termine di definizione resta di quarantotto mesi.

Inoltre la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, ha emanato la circolare prot. n. 666 del 25/01/2019, trasmessa dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato alla Prefettura di Brescia in data 31/01/2019, con la quale vengono recepite le seguenti direttive:

  • il contributo per la domanda di cittadinanza italiana passa da 200 a 250 euro;
  • a decorrere dal  4  dicembre 2018 , è necessario dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento.

Tale requisito può essere attestato mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In alternativa, il richiedente è tenuto a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri. Si tratta: dell'Università per stranieri di Perugia, dell'l'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma tre, della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istruzioni ed enti convenzionali, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Sono esclusi da tale onere coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione, di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 179/2011 , nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo Decreto legislativo , i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi, rispettivamente, della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

Viene inoltre abrogata la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 91/92 che precludeva il rigetto dell'istanza per matrimonio decorsi due anni dalla sua presentazione.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana in base alla normativa due tipologie di cittadini:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

     1. Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani


La competenza al conferimento della cittadinanza italiana per beneficio di matrimonio è attribuita al Prefetto della Provincia dove il richiedente risiede.

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana se:

  • È residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio.
  • È residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. 

Se il matrimonio è con cittadino straniero naturalizzato italiano per residenza, il termine dei due anni decorre anche dal giorno successivo alla data del giuramento.

* Il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

* Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve  essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del  matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente on-line seguendo le istruzioni indicate del Ministero dell'Interno dal 18/01/2021 al nuovo link per l'accesso alle pratiche di cittadinanza:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo da €. 16 e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di €. 250 ai sensi dell' art.  14 del  D.L.  4 ottobre 2018, n. 113 - convertito in legge n. 132/2018 e un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dopo aver inviato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento amministrativo;
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.

DOCUMENTI DA SCANSIRE E ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE:

  1. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di €. 250, (mod. 451), previsto ai sensi dell'art. 14 del D.L. 113/18, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all' articolo 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94";
  4. documento di riconoscimento (esempio: carta d'identità rilasciata dal comune di residenza, permesso - carta di soggiorno o passaporto).

NB:  Il codice della marca da bollo da €. 16 va inserito nel modulo della domanda online.

Si precisa che non è ancora obbligatorio l'utilizzo di PagoPA per il pagamento dell'imposta di bollo e del contributo di 250€. I richiedenti possono ancora presentare le ricevute di pagamento effettuate con altri sistemi.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti e i documenti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario consolare straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura U.T.G. competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

Se, a seguito della presentazione dell'istanza telematica, la documentazione allegata fosse o risultasse irregolare e/o incompleta, la Prefettura U.T.G. o l'Autorità diplomatico-consolare inviterà il cittadino a regolarizzarla, fissando un termine temporale, perché possa provvedere all'eventuale integrazione. 
Inoltre se non si provvederà nei termini richiesti, la Prefettura U.T.G. o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la domanda di richiesta cittadinanza.

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica italiana;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

2. Concessione della cittadinanza per residenza

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b);
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

N.B.   E' necessario indicare nel modulo di domanda on-line il reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) relativo agli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente on-line seguendo le istruzioni indicate del Ministero dell'Interno dal 18/01/2021 al nuovo link per l'accesso alle pratiche di cittadinanza:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm .

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo da €. 16 e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di €. 250 ai sensi dell' art.  14 del  D.L.  4 ottobre 2018, n. 113 - convertito in legge n. 132/2018 e un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dopo aver inviato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento amministrativo;
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.

DOCUMENTI DA SCANSIRE E ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE:

  1. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di €. 250, (mod. 451), previsto ai sensi dell'art. 14 del D.L. 113/18, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all' articolo 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94";
  4. documento di riconoscimento (esempio: carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza, permesso - carta di soggiorno o passaporto).

NB:  Il codice della marca da bollo da €. 16 va inserito nel modulo della domanda on-line.

Si precisa che non è ancora obbligatorio l'utilizzo di PagoPA per il pagamento dell'imposta di bollo e del contributo di 250€. I richiedenti possono ancora presentare le ricevute di pagamento effettuate con altri sistemi.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti e i documenti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario consolare straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura U.T.G. competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

                                                                ****************************
N.B. Se il cittadino straniero è stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, potrà  produrre comunque un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti la posizione giudiziaria nel proprio Paese d'origine.

Se, a seguito della presentazione dell'istanza telematica, la documentazione fosse o risultasse irregolare e/o incompleta, la Prefettura U.T.G. o l'Autorità diplomatico-consolare inviterà il cittadino a regolarizzarla, fissando un termine temporale, perché possa provvedere all'eventuale integrazione.
Inoltre se non si provvederà nei termini richiesti, la Prefettura U.T.G. o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la domanda di richiesta cittadinanza.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura U.T.G. o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà notificato dalla Prefettura U.T.G. di Brescia per il tramite del Comune del luogo dove il cittadino straniero risulta residente.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione di cittadinanza italiana, il cittadino straniero è convocato per prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo al giuramento acquisterà la cittadinanza italiana.

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda.

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

UFFICIO CITTADINANZA - AREA IV BIS  
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Anna FRIZZANTE
Email: anna.frizzante@interno.it

Ufficio Cittadinanza

Supporto al Prefetto nell’esercizio delle funzioni di governo dei problemi dell’immigrazione, cittadinanza, di salvaguardia dei diritti civili e di gestione delle emergenze sociali e culturali.
Responsabile del procedimento: Dirigente Viceprefetto Agg.to Dott.ssa Frizzante Anna

                                                                     ********************
AVVISO AL PUBBLICO:
Si informa che dal 27 aprile 2021, per precise disposizioni ministeriali, l'Ufficio procede alla trattazione delle pratiche online e non convoca più i richiedenti presso lo sportello per la verifica dei documenti.

Per inoltrare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana e consultare lo stato online, è disponibile il link del portale ALI del Ministero dell'Interno con le relative istruzioni:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Addetto: Dott.ssa Ghirardi Roberta, dott.ssa Pelizzari Erika, sig.ra Pignataro Milva, dott. Manna Tommaso, sig. Quaresmini Luca.

Si ricorda che in tutte le comunicazioni inviate alla PEC cittadinanza.prefbs@pec.interno.it, occorre sempre inserire nell'oggetto il codice della pratica di riferimento K10 o K10/C.
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Lupi di Toscana, 6 - Brescia (Ex Caserma Randaccio)
Email dell'ufficio:

Telefoni:

030/2907157 - 030/2404017 - 0302907155 
 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione.

Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, che si occupano della concessione della cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza (art.9), ai quali tutti gli interessati ed eventuali delegati e/o avvocati, potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo lo stato di lavorazione della propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO CITTADINANZA SOLO ONLINE SUL PORTALE
La presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione e alla concessione della cittadinanza italiana online tramite l'accesso alla piattaforma predisposta dall'Amministrazione dell'Interno comporta che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonché ogni richiesta di informazioni circa l'iter della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche.

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata con credenziali SPID. Inoltre dal 21/10/2020 i richiedenti la cittadinanza italiana possono ricevere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

• 06/46539955 - lunedì/mercoledì
• 3346909996 - mercoledì
• 3316536673 - venerdì

Ultimo aggiornamento
Venerdì 3 Maggio 2024, ore 13:58