Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di vio

Revoca della patente
La patente di guida può essere revocata per i seguenti motivi:

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  • sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

VICEPREFETTO: Dott.ssa Roberta VERRUSIO GRIPPA SCAFATI
Email: roberta.verrusiogrippascafati@interno.it

Ufficio Patenti, circolazione e traffico

Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di violazione delle norme del Codice della Strada. Provvedimenti e permessi in deroga per la circolazione e traffico . Permessi orari di guida.
Responsabile del procedimento: Dirigente - Viceprefetto dott.ssa Verrusio Grippa Scafati Roberta
Addetto: Dott.ssa Vasciarelli Sabrina, dott.ssa Leardi Francesca, dott.re Lucchetti Roberto.

AVVISO AL PUBBLICO
I ricorsi vanno inoltrati via PEC: protocollo.prefbs@pec.interno.it o con raccomandata.
Si informa che l'ufficio riceve solo su appuntamento ed è disponibile un sito dedicato tramite il quale si potranno effettuare in autonomia prenotazioni nelle date disponibili, accessibile al seguente link:
https://www.prefettura.brescia.it/prenotazioni

Le telefonate vengono ricevute dalle ore 11 alle ore 13 il martedì e il giovedì solo per fornire indicazioni di carattere generale.
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima, 3 - Brescia
Email dell'ufficio: patenti.pref_brescia@interno.itTelefono: 030/2951011 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI (art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Cosa fare

Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Inoltre puoi consultare direttamente il sito delle Patenti della Prefettura U.T.G. di Brescia al seguente indirizzo web:

http://www.prefettura.brescia.it/patenti/

Ritiro della patente

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni del Codice della Strada.

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Motorizzazione provinciale del luogo di residenza del titolare sanzionato per la commessa violazione e viene restituita dallo stesso Ufficio dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi presso la Motorizzazione provinciale del luogo di residenza ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al seguente indirizzo web:

https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera

Sospensione della patente

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1).

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2).

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3).

2a/1)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art. 6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art. 10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art. 86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art. 125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art. 142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art. 168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art. 176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

2a/2)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art. 145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art. 147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art. 148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art. 149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art. 150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art. 172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.

2a/3)   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art. 187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art. 189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224 C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

Ultimo aggiornamento
Martedì 2 Luglio 2024, ore 11:22