Revisori dei Conti

I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La formazione e l'aggiornamento dell'elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

L'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

L'iscrizione nell'elenco avviene, quindi, nella sezione regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in ciascuna fascia.

Al momento dell'iscrizione, i richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e possono escludere uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non intendono manifestare disponibilità a ricoprire l'incarico.

Per l'inserimento nell'elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell'interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. Per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionali, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisore presso enti locali.

Per il mantenimento nell'elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall'elenco.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell'elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati nell'appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell'interno.

Le estrazioni a sorte dei nominativi dall'elenco, per la successiva nomina dei revisori da parte dei consiglio dell'ente locale, sono effettuate dall'ufficio Enti Locali di questa Prefettura e comunque della provincia di appartenenza dell'ente locale interessato, in seduta pubblica e tramite sistema informatico.

Di seguito i riferimenti dell'ufficio:

Dirigente Area II:  Viceprefetto Dott.ssa Anna Chiti Batelli 

Scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità

L'autorizzazione ad effettuare scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità va richiesta al Prefetto della provincia ove ha sede l'impresa/società ed ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio, rinnovabile a domanda.


L'istanza dovrà essere presentata con la prescritta marca da bollo da €. 16,00 e sarà necessaria una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 per ogni veicolo richiesto.
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in parola sono specificati dagli artt. 2 e 3 del "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" - D.M. 18 luglio 1997 (vedi allegato).

Pertanto, l'istanza presentata in bollo dovrà:

  1. indicare le persone che effettueranno le scorte, in rispetto all'art. 5 del disciplinare in parola, allegando copia dei rispettivi contratti di lavoro dei dipendenti, con validità non inferiore ad un anno (non meno di 6 collaboratori se relativo all'art. 2 e non meno di 2 collaboratori se relativo all' art. 3 del predetto D.M. 18.07.1997);
  2. allegare copia degli attestati di abilitazione di ciascun collaboratore, rilasciati dal competente Compartimento di Polizia Stradale;
  3. indicare le tipologie degli automezzi e le rispettive targhe (non meno di 5 veicoli se relativo all'art. 2 e non meno di 3 veicoli se relativo all'art. 3 del predetto D.M. 18.07.1997), allegando le fotocopie dei libretti di circolazione;
  4. allegare copia dell'iscrizione alla C.I.A.A. con il relativo nulla osta o, in alternativa, deposito e visura della Camera di Commercio;
  5. dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa/società, il cui importo deve essere pari ad almeno €. 77.468,53 + €. 2.582,28 per ogni automezzo;
  6. copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica, con un massimale non inferiore a quattro milioni di euro.

Si ricorda che una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizio di scorta tecnica.

Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate alla Prefettura competente per il suo aggiornamento.

Nel caso si richieda l'inserimento di nuovi mezzi, si prega di specificare se gli stessi siano già pronti per essere sottoposti alla verifica dei requisiti tecnici, allegando anche la documentazione in possesso relativa ad eventuali precedenti controlli da parte del competente Dipartimento di Polizia Stradale.  

Disposizioni normative.

Gare sportive su aree pubbliche

Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (di auto, di moto), su richiesta degli organizzatori delle gare.

All'istanza di sospensione della circolazione, da inviare mediante raccomandata A/R alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:

  1. autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente;
  2. planimetria del percorso della gara sportiva, con indicazione delle postazioni per il pubblico.

Sospensione della circolazione in occasione di altre manifestazioni.

Per altre eventuali manifestazioni per le quali si ritenga di richiedere un provvedimento di chiusura strade (manifestazioni non competitive) , per le quali questo ufficio, parimenti competente in materia, si riserva di valutare, di volta in volta, se risulti possibile aderire o meno, tenuto conto dell'impatto della manifestazione sia sull'ordine pubblico e sulla sicurezza della circolazione, che sul diritto degli utenti alla circolazione è necessario presentare la richiesta prima possibile ed almeno 20 giorni prima della manifestazione. Nella richiesta di chiusura strade, indirizzata a questo ufficio dovrà essere indicato: 

  • il giorno della manifestazione;
  • l'orario di chiusura eventuale delle strade coinvolte (dalle ore ... alle ore ...);
  • l'indicazione del percorso e delle strade interessate (es. SP n...., SS n.....);
  • la tratta chilometrica (da km... a km...);
  • il Comune o i Comuni sul cui territorio si svolge la manifestazione per la quale è richiesta la chiusura.

E' necessario inoltre fornire un recapito, anche telefonico o e-mail, per eventuali chiarimenti e dettagli relativi alla richiesta.

Per le competizioni in cui la richiesta sia connessa allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo, per la quale occorre ottenere  il parere preventivo della C.P.V.L.P.S. (gare competitive su strada, rally o altro), l'istanza va inoltrata all'attenzione dell'Area II^ - Raccordo con gli Enti locali, in quanto sarà necessario acquisire il parere della Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prima che il Prefetto possa disporre il Provvedimento definitivo di chiusure delle strade e sospensione temporanea della circolazione.

Di seguito i riferimenti degli Uffici e Aree-Servizi competenti della gestione delle richieste.

VICEPREFETTO:Dott.ssa Roberta VERRUSIO GRIPPA SCAFATI
Email: roberta.verrusiogrippascafati@interno.it

Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di violazione delle norme del Codice della Strada. Provvedimenti e permessi in deroga per la circolazione e traffico . Permessi orari di guida.
Responsabile del procedimento: Dirigente - Viceprefetto dott.ssa Verrusio Grippa Scafati Roberta
Addetto: Dott.ssa Vasciarelli Sabrina, dott.ssa Leardi Francesca, dott.re Lucchetti Roberto.

AVVISO AL PUBBLICO
I ricorsi vanno inoltrati via PEC o con raccomandata.
Si informa che l'ufficio riceve solo su appuntamento ed è disponibile un sito dedicato tramite il quale si potranno effettuare in autonomia prenotazioni nelle date disponibili, accessibile al seguente link:
https://www.prefettura.brescia.it/prenotazioni

Le telefonate vengono ricevute dalle ore 11 alle ore 13 il martedì e il giovedì solo per fornire indicazioni di carattere generale.
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima, 3 - Brescia
Email dell'ufficio:

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Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Luglio 2024, ore 15:43