Presso la Prefettura di Arezzo è istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dall’art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. 18/04/2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione: E’ pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
Nei confronti delle imprese iscritte non sarà richiesta l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività, che i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice Antimafia, (pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche costituiti in stazioni appaltanti, gli enti e le aziende vigilate dallo Stato, i concessionari di opere pubbliche) verificheranno attraverso i siti istituzionali delle Prefetture, con conseguente notevole risparmio di tempo.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53, della Legge 190/2012, come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c.
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando:
1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni);
2) la stessa documentazione di cui al punto 1) per le società che – dell’impresa interessata – costituiscano uno dei soggetti di cui all’art. 85 del Codice Antimafia (es: socio unico, socio di maggioranza, società consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10%, etc.);
3) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi, resa da TUTTI i soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, dettagliatamente individuati dall’art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 159/2011, come novellato dall’art. 2 del D.Lgs. 218/2012 (si veda l’allegato schema dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia).
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
- dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefar@pec.interno.it, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione nella White List".
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (si vedano i modelli allegati).
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.