Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace in materia di illeciti amministrativi. Memorie difensive per verbali emergenza sanitaria covid-19. Ruoli e cartelle esattoriali. Rateizzazioni.
 
Responsabile del procedimento: Dirigente - Viceprefetto dott.ssa Verrusio Grippa Scafati Roberta
Addetto: Dott. Salvatore Scoglio, dott. Alessandro Ferra, dott. Lucchetti Roberto, dott.ssa Bouzid Basma.
AVVISO AL PUBBLICO
I ricorsi vanno inoltrati via PEC o con raccomandata.
Si informa che l'ufficio riceve solo su appuntamento ed è disponibile un sito dedicato tramite il quale si potranno effettuare in autonomia prenotazioni nelle date disponibili, accessibile al seguente link:
https://www.prefettura.brescia.it/prenotazioni

Le telefonate vengono ricevute dalle ore 11 alle ore 13 il martedì e il giovedì solo per fornire indicazioni di carattere generale.
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima, 3 Brescia
Email dell'ufficio:

VICEPREFETTO: Dott.ssa Roberta VERRUSIO GRIPPA SCAFATI
Email: roberta.verrusiogrippascafati@interno.it

Per quanto attiene  l'esecuzione coattiva delle sanzioni relative alla violazione delle norme del T.U.L.P.S. e in materia di assegni protestati, l'eventuale gestione delle pratiche viene evasa dalla seguente Area III Depenalizzazione - Ufficio Assegni:

Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): depassegni.prefbs@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare eventuale ricorso.

Cosa fare:

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda.
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.
Ultimo aggiornamento
Martedì 27 Agosto 2024, ore 12:25
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