Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott.ssa Anna FRIZZANTE
Email: anna.frizzante@interno.it
Ufficio NORT
NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE
Responsabile del procedimento: Dirigente Viceprefetto Agg.to Dott.ssa Frizzante Anna
Addetto: Dott.ssa Copetta Michela
PEC: not.prefbs@pec.interno.it
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Palazzo Broletto - Piano Terra - Piazza Paolo VI, 16 - Brescia
Email dell'ufficio: not.pref_brescia@interno.it Telefono: 030/2907155
Inoltre per qualsiasi informazione è possibile contattare gli addetti al servizio NORT, anche telefonicamente attraverso il centralino della Prefettura: 030/37431
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO.
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo ove è stato commesso l'illecito amministrativo. Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti
Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
- 1. limitatamente alla prima volta, nel caso di particolare tenuità della violazione e se ricorrono i presupposti per concludere che per il futuro il soggetto si asterrà dal fare nuovamente uso di droghe, il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non utilizzare più sostanze stupefacenti in luogo delle previste sanzioni.
- 2. negli altri casi, l'art. 75 del D.P.R. 309/90 modificato prevede la sospensione da 1 mese a un anno dei seguenti documenti: carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi; da un mese a tre anni per patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di motocicli. Nel corso del colloquio, ricorrendone i presupposti, si invita il trasgressore a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui sopra, il Prefetto può adottare il provvedimento di revoca delle sanzioni.
I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.
- 3. Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 modificato che prevedono la sospensione, da 1 mese a 1 anno, della carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi e, da un mese a tre anni, di patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di motocicli..
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90).
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce: l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
ATTIVITA' DEL N.O.T.
Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono rispettivamente le seguenti:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Riferimenti normativi.
- Legge 24/11/81 n.689
- Legge 26 giugno 1990 n.162
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
- Decreto 12 luglio 1990 n.186
- D.P.R. 5 giugno n.171
- Legge 18 febbraio 1999 n.45