La legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018, ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, apportando rilevanti novità in materia di fermo, sequestro e custodia dei veicoli.
In caso di fermo o sequestro, il proprietario o il conducente devono sempre prendere in custodia il veicolo.

Nel caso in cui il proprietario o il conducente si rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, il veicolo verrà depositato presso una depositeria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente).

L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.

Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, il veicolo non ritirato dall'avente diritto verrà immediatamente trasferito in proprietà al custode-acquirente, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

Per consultare l'elenco dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo trasferiti in custodia presso la depositeria autorizzata, VEDI SOTTO FILE ELENCO VEICOLI DEPOSITATI.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Novembre 2024, ore 15:28