Decreto 21 maggio 2020 n.71 - Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. BORSE DI STUDIO 2023/2024
Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per assicurare a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso il pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese di giudizio attraverso l'intervento diretto dello Stato.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, integra la documentazione istruttoria.
Il Prefetto esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle domande.
Chi può fare la richiesta
Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso, siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati).
Presupposti e i requisiti dell'istante per l'accesso al Fondo:
1. avere ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 (delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati, accertati in giudizio penale;
2. non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né essere destinatario di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.
Cosa fare
La domanda di accesso al Fondo, in carta semplice, unitamente alla documentazione richiesta deve essere presentata direttamente o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, ovvero in quella in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza.
Documentazione richiesta
1. Domanda per l'accesso al fondo di solidarietà
2. Copia autentica dell'estratto della sentenza
- mod. 1 - domanda di accesso al fondo
- Mod. 1 “a” – autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente
Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno
Riferimenti normativi
- Legge 23 febbraio 1999 n. 44 " Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"
- D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e assistenza ai fini dell'accesso al Fondo di soliderietà è possibile chiamare il Numero Verde 800191000, attivo presso l'Ufficio del Commissario dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.