COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

la Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia
COMUNICAZIONI ANTIMAFIA 
                                                                  
Dirigente dell'Area: Dott.ssa Maria Lucia Trezza
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito
Telefono: 081 7943111
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata:
protocollo.prefna@pec.interno.it                 

Dal 7 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.
Come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante la consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
DAL 15 FEBBRAIO 2016 LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE A QUESTA PREFETTURA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA.
NON SARÀ DATO SEGUITO ALLE RICHIESTE INVIATE VIA P.E.C. O IN FORMATO CARTACEO
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, aventi sede a Napoli o nei comuni della provincia, che non sono ancora accreditati ai fini della consultazione della Banca dati nazionale potranno inoltrare la richiesta esclusivamente via P.E.C. alla prefettura di Napoli mediante  la modulistica scaricabile dall'apposita sezione sul sito web istituzionale alla voce "Antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia" .

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)    
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. 159/2011):
Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3- bis, c.p.p.
 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA VA RICHIESTA PER OTTENERE:
Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (iva esclusa);
Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (iva esclusa);
Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00;
Forniture e servizi: di importo inferiore a € 418.000,00.
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
In tutti i casi in cui deve essere richiesta l'informazione antimafia;
Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. n. 163/2006;
Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
Per i rapporti tra privati;
Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.
PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA  
Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emerge a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica emerga che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.  
I soggetti indicati dall'art.97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della Banca dati nazionale unica.
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.
  
Autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011)
I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011.
La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.
In tutti i casi suddetti, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti, acquisita dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia, la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, potranno interrogare la Banca dati per le verifiche di cui all'art.71 del D.P.R. 445/2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 6/9/2011, n. 159;
D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
Legge 6/10/2015, n. 121;
D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193.
 

Ultimo aggiornamento
Domenica 26 Maggio 2024, ore 10:05