UFFICIO NOT
( Nucleo Operativo Tossicodipendenze )
Il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è vietato dalla legge,
sia per i maggiorenni che per i minorenni.
Non esiste una quantità "minima" consentita.
NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE
L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza (N.O.T.) è regolata dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, il D.P.R. del 9/10/1990 n. 309, che, pur avendo finalità prettamente sanzionatoria, è volta anche a promuovere opere di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a:
- prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
- dissuadere dall'uso o ridurlo da parte di quanti sono consumatori occasionali o abituali;
- favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
Violazione per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali. T.U. 9/10/1990 n. 309 art.75
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico , viene segnalata al Prefetto competente per luogo di residenza che avvia nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 e ss.mm.ii.
Infatti, chi detiene sostanze stupefacenti , la cui natura sia stata accertata tramite perizia chimica o esame narcotest (che deve essere notificata/o all'interessato/a), commette un illecito amministrativo, diversamente sanzionato, a seconda della casistica :
- in caso di prima segnalazione per detenzione di sostanze che rientrano nella Tabella II (hashish e marijuana), se ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, comma 14 del D.P.R. 309/90, il Prefetto emette un provvedimento di ammonizione nei confronti del l'interessato, invitandolo a non fare più uso di sostanze stupefacenti ;
- in caso di prima segnalazione per detenzione di sostanze che rientrano nella Tabella I ( eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.) , o in caso di recidiva per detenzione di qualsiasi sostanza stupefacente , il Prefetto applica una o più sanzioni amministrative (i documenti di guida, i documenti di espatrio e la licenza del porto d'armi possono essere sospesi, da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, tenuto conto del tipo di sostanza e del numero di segnalazioni).
La persona segnalata al Prefetto viene convocata, con ordinanza notificata dalle Forze dell'Ordine, per sostenere un colloquio psico-sociale obbligatorio , presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura - U.T.G., Ufficio dotato di personale specializzato, che ha il compito di supportare il Prefetto nell'espletamento delle attività connesse al procedimento amministrativo sanzionatorio.
La mancata presentazione al colloquio, che risulti peraltro ingiustificata, comporta l'applicazione d'ufficio delle sanzioni previste.
Il colloquio psico-sociale, condotto da Assistenti Sociali con la persona segnalata dalle Forze dell'Ordine, ha una valenza di tipo informativo, preventivo e orientativo ed è finalizzato a:
fornire informazioni utili, relative alla normativa vigente, alle strutture pubbliche e private che si occupano di dipendenze patologiche;
creare un'occasione di riflessione sulla propria situazione in generale e sull'esperienza degli stupefacenti in particolare;
aiutare a valutare l'ipotesi di un cambiamento dello stile di vita, ove necessario;
orientare e sostenere le persone ad intraprendere un percorso terapeutico e/o socio-riabilitativo, utile anche ai fini della definizione del procedimento sanzionatorio.
Nel corso del colloquio, infatti, se ricorrono i presupposti, l'interessato può anche essere invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, di cui all'articolo 122 del D.P.R. 309/90, o altro programma educativo e informativo personalizzato, in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, ai sensi del comma 2 del citato art. 75.
Se la persona segnalata è minorenne, deve essere accompagnata al colloquio da almeno un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale , insieme al quale si valuterà la vicenda nel complesso. Si forniranno, inoltre, tutte le informazioni concernenti la normativa in materia di sostanze stupefacenti, nonché le strutture pubbliche e private che si occupano di dipendenze patologiche.
In ogni caso, l'interessato, anche maggiorenne, può farsi assistere da un legale o da una persona di sua fiducia.
Se, al momento dell'accertamento della violazione da parte delle Forze dell'Ordine, l'autore ha la disponibilità di un veicolo o di un ciclomotore, viene ritirata cautelativamente la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per la durata di 30 giorni.
Se la persona segnalata ha la residenza nella provincia di Campobasso ma il domicilio altrove , può presentare istanza al Prefetto di Campobasso per poter effettuare il colloquio presso la Prefettura della provincia in cui di fatto è domiciliato (modello di richiesta allegato).
In tutti i casi in cui il N.O.T., anche in assenza di sequestro di sostanza stupefacente, venga a conoscenza del fatto che un soggetto faccia uso non terapeutico di sostanze, invia una segnalazione nominativa al Ser.D . competente per territorio, ai sensi dell'art.121 D.P.R. 309/90; a seguito di tale segnalazione, lo stesso viene invitato dal Ser.D a presentarsi presso il proprio servizio, per l'eventuale definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Le informazioni socio anagrafiche e quelle relative all'intero procedimento a carico delle persone segnalate per consumo e detenzione personale di sostanze stupefacenti vengono trasmesse, ai fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno, che gestisce il programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente.
L'accesso al SISTAN è riservato ai soli operatori addetti al N.O.T. ed è interamente regolato dalla normativa sulla tutela della privacy. Inoltre, il procedimento in argomento è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale da parte degli Assistenti Sociali; gli accertamenti e gli atti che lo costituiscono possono essere utilizzati solo ai fini dell'applicazione dell'art. 75 del T.U. 309/90 e successive modifiche e integrazioni (comma 6).
ORARIO PER IL PUBBLICO :
dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00
Ricevimento: per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio NOT: piano terra
I colloqui, previsti dall'art. 75, comma 4, del D.P.R. 309/90, vengono effettuati su appuntamento.
- ELVIRA NUZZOLO
ORARIO PER IL PUBBLICO : dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 (Ricevimento per appuntamento)
Dr.ssa Emanuela Maria Antonietta COSTANTINI- Piano terra - Tel. 0874/406410;
Dr.ssa Carmencita MASTROIANNI - Piano terra -Tel. 0874/406429;
Dr.ssa Maria Rosaria ZEZZE - Piano terra - Tel. 0874/406785.