VICEPREFETTO:Dott. Giuseppe DONADIO
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La legge 94/2009 ed il decreto ministeriale di recepimento 6 ottobre 2009 prevedono che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un apposito elenco prefettizio.
Tale obbligo, entrato definitivamente in vigore dal 01.01.2012, trova applicazione:
- nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (es. concerti musicali negli impianti sportivi);
- nei pubblici esercizi (es. discoteche);
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
In via generale, le disposizioni non riguardano invece:
- teatri
- cinematografi, cinema-teatri
- auditorium e sale convegno
- circhi e spettacoli viaggianti
- parchi di divertimento
- luoghi di culto
- spettacoli realizzati all'interno di fiere e sagre (qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità)
La richiesta di iscrizione può essere presentata dal gestore delle attività di intrattenimento oppure dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., che disciplina gli istituti di vigilanza e le agenzie di investigazione, previa apposita estensione ai servizi della licenza posseduta. È' esclusa la possibilità che l'iscrizione venga chiesta da soggetti diversi (ad es. agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo", non essendo infatti possibile svolgere tale attività in forma autonoma.
La richiesta d'iscrizione, in bollo da € 16,00, utilizzando la modulistica appositamente predisposta (A e B), deve essere presentata alla Prefettura competente per territorio - quella della provincia dove ha sede il gestore del locale o l'istituto di vigilanza/investigazione - anche se l'interessato non ha ancora iniziato ovvero ultimato il corso di formazione previsto dall'art. 3 del d.m. 6 ottobre 2009.
L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti (fotocopie leggibili fronte/retro):
- per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto);
- per il cittadino non comunitario (extra UE): copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo);
- copia del codice fiscale;
- copia dell'attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del citato d.m. 06/10/2009 (si precisa che ai fini dell'avvio dell'istruttoria di rito è possibile produrre un attestato di frequenza di superamento del corso rilasciato dall'Ente formatore riconosciuto, al quale dovrà seguire necessariamente copia dell'attestato finale rilasciato dall'Ente regionale competente);
- copia del titolo di studio richiesto (diploma di scuola media inferiore): i cittadini italiani possono autocertificare il titolo di studio conseguito; i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono presentare una dichiarazione di valore, in originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare che attesti il livello di scolarizzazione.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che il prescritto certificato medico di idoneità rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica attesti espressamente il possesso dei requisiti psico-fisici indicati dall'art. 1, punto 4, lettera b, del d.m. 6 ottobre 2009.
La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco (unico sul territorio nazionale) verranno comunicati al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza dei requisiti.
L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo è soggetto a revisione ogni due anni.
Si ricorda che l'art. 3 comma 13 della legge 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
RINNOVO
Ai fini del rinnovo delle iscrizioni già eseguite, i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S. allo svolgimento di servizi di sicurezza in questione, devono presentare alla Prefettura territorialmente competente l'istanza di rinnovo delle iscrizioni degli operatori già dotati di autorizzazione prefettizia (vedasi modelli D, E), in bollo da € 16,00.
L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto);
- per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo);
- certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. contenente l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
- dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al d.m.6/10/2009, con l'indicazione del numero di utenza di telefonia mobile (Mod. E);
- attestato di superamento del corso di formazione solo se l'iscrizione è avvenuta presso altra Prefettura.
Avvertenza
L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo verrà revisionato ogni due anni, per cui si richiama l'attenzione sull'onere di presentare l'istanza di rinnovo con un congruo anticipo prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA IMPIEGO OPERATORI GIA' AUTORIZZATI
I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S. allo svolgimento di servizi di sicurezza in questione che intendono avvalersi di personale già in possesso di autorizzazione prefettizia devono effettuare la comunicazione di cui al (Mod. C) corredata dai documenti indicati.