Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.
Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio.
Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, o diversi da quello cattolico vedi argomenti correlati.
Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo.
Sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.
Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni (per esempio: assistenza...etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione
Le Associazioni e le Fondazioni costituite all' estero , devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività , ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine sopra indicato, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
Qualsiasi atto o documento da presentare all'Ufficio Persone Giuridiche può essere:
- trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: Prefettura di Treviso - Ufficio Persone Giuridiche , Piazza dei Signori 22- 31100 Treviso;
- trasmesso digitalmente in formato elettronico all'indirizzo P.E.C. della Prefettura di Treviso protocollo.preftv@pec.interno.it indicando espressamente nell'oggetto "Ufficio Persone Giuridiche".
ATTENZIONE: la trasmissione in formato elettronico di atti pubblici e formati da notaio (anche per estratto) è consentita solo nel caso in cui questi siano firmati digitalmente.
In caso di atti in bollo, i relativi oneri devono essere assolti digitalmente, fornendone prova all'Ufficio. L'ufficio non rilascia marche da bollo.
Qualsiasi variazione riguardante la costituzione e la vita dell'Ente è opponibile ai terzi solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
1. RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
2. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO E ALL'ATTO COSTITUTIVO
3. TRASCRIZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORI
1. RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte di Associazioni, Fondazioni ed altri Enti di carattere privato, il Prefetto accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nonché l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.
Per l'iscrizione delle modifiche sul registro delle Persone Giuridiche occorre produrre copia autenticata della delibera di variazione emessa dal competente organo dell'ente.
Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell'Ente
Cosa fare
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G della provincia in cui l'ente ha sede .(vedi il modello 1)
Documentazione richiesta
- domanda in bollo (fatte salve le esenzioni di legge per le ONLUS-Enti di volontariato) (vedi il modello 1)
- due copie, di cui una autentica, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico
- una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante
- assenso dell'Ordinario Diocesano qualora l'ente possa essere riconosciuto alle condizioni previste dal codice civile, come dispone l' art. 10 della Legge 20.05.1985, n. 222.
- per ciascuno dei componenti gli organi dell'ente la dichiarazione/autocertificazione di cui al successivo modello 7
Gli enti che intendano qualificarsi come ONLUS sono tenuti ad allegare copia dell' istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate , corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente;
Gli enti che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenuti, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Treviso l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.
Richiesta di certificati
La Prefettura U.T.G. rilascia i certificati di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche su istanza di chiunque abbia un interesse. (vedi il modello 4)
Il rappresentante legale dell'Ente può autocertificare l'iscrizione sul Registro delle Persone Giuridiche ove tale certificato sia richiesto da amministrazioni pubbliche o da aziende che erogano pubblici servizi (quali ad esempio reti telefoniche, energia etc.) (vedi il modello 3)
2. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO
Ogni modifica allo Statuto o all'Atto Costitutivo deve essere iscritta sul Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare al Prefetto istanza volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche allo statuto e all'atto costitutivo, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.
Chi può fare la richiesta
Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che sia già iscritto nel Registro Prefettizio.
Cosa fare
Istanza in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) di approvazione delle modifiche statutarie diretta al Prefetto della Provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente.
Documentazione richiesta
- Domanda di approvazione delle modifiche ( vedi il modello 2)
- Copia autenticata della deliberazione , con la quale sono state approvate dall'organo sociale competente le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, con allegata copia del nuovo statuto
- Indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie
- Copia degli atti ( statuto e/o atto costitutivo ) precedenti alla modifica
- Relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
-
Relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
3. TRASCRIZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORI
La variazione del legale rappresentante e/o degli amministratori dell'ente riconosciuto deve essere iscritta sul Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare al Prefetto istanza volta ad ottenere la trascrizione delle suindicate variazioni.
Chi può fare richiesta
Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che sia già iscritto nel Registro Prefettizio
Cosa fare
Istanza in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) di trascrizione delle variazioni diretta al Prefetto della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente
Documentazione richiesta
- Istanza di approvazione e di trascrizione delle variazioni ( modello 6) .
- Copia conforme all'originale del verbale della riunione dell'organo competente nella quale si è proceduto alla nomina del nuovo legale rappresentante dell'ente e/o dei nuovi amministratori dello stesso ;laddove si sia proceduto con più deliberazioni, vanno inviate analoghe copie di ciascun verbale.
- Dati anagrafici completi, compreso il codice fiscale, di ciascun nuovo amministratore.
- Per ciascuno degli amministratori, anche se confermati, la dichiarazione/autocertificazione di cui al successivo modello 7.
4. PROCEDURA DI ESTINZIONE
Documentazione da produrre
- istanza in bollo da euro 16,00, salvo le esenzioni di legge, a firma del legale rappresentante, indirizzata alla Prefettura - Ufficio Persone Giuridiche, con cui l'Ente chiede l'iscrizione della delibera di scioglimento nel registro delle persone giuridiche, indicante l'esatto recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni, nonché codice fiscale;
- n.2 copie autentiche notarili, di cui una in bollo, dell'atto pubblico, registrato, contenente la deliberazione di estinzione adottata dall'assemblea straordinaria o dal Consiglio di Amministrazione;
- una copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- una copia dell'ultimo bilancio e del rendiconto finale di gestione, sottoscritta dal legale rappresentante;
- due copie dell'elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, dei componenti gli organi direttivi, con indicazione del codice fiscale e della carica rivestita da ciascuno unitamente al relativo verbale di nomina;
- fotocopia della carta di identità del legale rappresentante;
- una relazione sulle motivazioni della richiesta di estinzione.
Stante la funzione di vigilanza attribuita alle Prefetture dall'art. 25 C.C., ogni anno gli Enti iscritti sul registro delle persone giuridiche dovranno produrre copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della copia conforme del verbale del Consiglio di Amministrazione, che ha proceduto all'approvazione dello stesso.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
- Codice Civile - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
- Legge 15 maggio 1997, n. 127
- D. Lsg. 4 dicembre 1997, n. 460