SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI

Premessa

Vi sono violazioni a disposizioni del Codice della strada ovvero ad altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i. in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (somma di danaro) ma anche conseguenze sul veicolo utilizzato.

All'atto della contestazione della violazione, pertanto, l'organo di polizia stradale procede a redigere due atti: il verbale di accertamento e il verbale di fermo o di sequestro amministrativo del veicolo.

 Disciplina

Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.

Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S.: è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto; la durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Nelle ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'organo di Polizia provvede a far ricoverare il medesimo in apposito luogo di custodia. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il veicolo è restituito direttamente all'avente titolo (non è necessaria alcuna istanza di restituzione ) previo pagamento delle spese di trasporto e custodia se dovute .

Nel caso in cui il sequestro o il fermo siano previsti da disposizioni aventi carattere penale la disciplina è dettata anche dall'art. 224 ter del codice della strada.

Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.)

Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono le seguenti:

  • circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C.d.S.) (vedasi, in fondo alla pagina, la modulistica per richiedere il dissequestro del veicolo avente i requisiti per l'immatricolazione);
  • fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.);
  • esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente di guida valida (art. 122 C.d.S.);
  • circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.);
  • circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.);
  • circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 s.m.i.).

Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale (art. 224ter C.d.S.)

Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono le seguenti:

  • divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9ter C.d.S.);
  • guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

Cosa succede al veicolo sequestrato o sottoposto a fermo (disciplina applicabile sia per le violazioni penali sia per le violazioni amministrative)?

Dal 25 febbraio 2008, nella provincia di Treviso è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. S.

Per i sequestri disposti fino a tale data si applica il sistema previgente.

Con il sistema S.I.Ve.S. il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Ogni variazione del luogo di custodia deve essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.

Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d. " custode-acquirente ") .

Nel dettaglio, contestualmente al sequestro o al fermo, l'Organo accertatore avvisa il proprietario e il trasgressore che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente (art.213 C.d.S., comma 2-quater). In caso di notifica a mezzo posta, il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo.

Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui all'art. 213, comma 2quinquies e art. 214 , comma 1ter C.d.S.: in tali casi il predetto termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il c.d. custode-acquirente.

Mancata assunzione della custodia del veicolo nel termine di 10 giorni: conseguenze

Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto, il quale, senza ulteriore avviso al proprietario, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode-acquirente .


Ipotesi di dissequestro del veicolo per sequestri operati in conseguenza di ipotesi di reato (operati ai sensi dell'art. 224 ter C.d.S.)

Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a reato, il proprietario del veicolo può richiederne il dissequestro ai soli fini della radiazione per rottamazione qualora il veicolo risulti gravemente incidentato o immatricolato da oltre 10 anni. Tale possibilità sussiste sia nel caso in cui il veicolo sequestrato sia affidato in custodia all'interessato sia nel caso in cui il veicolo sia invece affidato al custode - acquirente. In tale ultimo caso l'istanza va in ogni caso formulata entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del verbale, pena la vendita del veicolo al custode - acquirente.

Spese di custodia

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571).

Principali ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo

La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente nell'ipotesi di circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.), nell'ipotesi di circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.) e nelle ipotesi di reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo (es. 100/11-12 C.d.S. circolazione con targa non propria o contraffatta; - 116/15° C.d.S. guida senza patente; art. 216 C.d.S. Guida con carta di circolazione o patente ritirata; art. 218/6 C.d.S. guida con patente sospesa etc.) e, altresì, per violazione di cui all'art. 193 C.d.S. in caso di mancato pagamento in misura ridotta.


Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative

Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta (es. art. 193 C.d.S.) può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Nel caso in cui sia accertata, invece, una violazione per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al solo Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento (c.d. notizia di reato) di violazioni penali

La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria (penale) competente in ordine al reato contestato.

Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente. Qualora la sentenza sia invece di condanna, la Prefettura procederà alla confisca obbligatoria del veicolo.

La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.

Ricorso avverso il verbale di sequestro o di fermo amministrativo

  • Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
  • Avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art. 203 comma 1, C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;

Ricorso avverso il verbale di sequestro o di fermo in conseguenza di ipotesi di reato  

  • Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice, o opposizione ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.
  • Avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso , entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 214 comma 4 dello stesso codice o opposizione , a sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni , al Giudice di Pace come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.

Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore. Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Di seguito si riporta più in dettaglio la disciplina del sequestro ai sensi dell'art. 193 c.d.s, violazione che costituisce il caso più frequente di applicazione della sanzione del sequestro amministrativo del veicolo.

SEQUESTRO DI VEICOLO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 193 C.D.S

L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento della somma riportata sul verbale di contestazione e ad una sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.

L'art. 193, comma 4 bis prevede inoltre sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una anno nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.

Cosa succede al veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 193 C.d.S.?

In caso di sequestro amministrativo, come sopra evidenziato, il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. L'affidatario del veicolo, nel caso venga scelta per la custodia un'officina privata, si assume gli obblighi del pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo.

In caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia provvede a dare avviso scritto che decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà la perdita della proprietà del veicolo ( Art. 213, 2 quater del Codice della Strada.) .

Il rifiuto comporterà l'immediata sospensione della patente di guida per un mese e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Cosa fare in caso di sequestro operato ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

Dissequestro

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

L'istanza va formulata, in caso di sequestro conseguente alla violazione dell'art.193 del C.d.S., al comando che ha disposto il sequestro e può essere presentata solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); se il rinnovo della polizza assicurativa (vedi punto seguente) viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un quarto. Inoltre, nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione/notifica del verbale la sanzione viene ridotta del 30%* (vedere sotto N.B.).
  • pagamento del premio assicurativo con periodo di copertura assicurativa di almeno sei mesi
  • pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo;

N.B. * Il pagamento con la riduzione del 30 per cento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare verrà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Demolizione

Entro trenta giorni dalla data di contestazione/notificazione del verbale è prevista la riduzione ad un quarto della sanzione, qualora il proprietario esprima la volontà e provveda ad avviare a demolizione il veicolo.

L'interessato che decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione appunto entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà quindi versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale. La sanzione amministrativa, ridotta ad un quarto, viene ridotta di un ulteriore 30% se pagata entro 5 giorni dalla contestazione e se si procede a quanto indicato ai punti che precedono.

N.B. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato. In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

 

RICORSO

Avverso il verbale di accertamento della violazione può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Provvedimenti della Prefettura:

nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo. Nelle ipotesi di rigetto del ricorso, con ordinanza ingiunzione si ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica sotto pena della promozione della procedura esecutiva e della confisca del veicolo sottoposto a sequestro.


 

N.B. Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà TITOLO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà CONFISCATO ai sensi dell'art. 213 della stessa legge.


Rateizzazione

La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro. L'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).

Limiti di reddito

Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato.

L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso).

Termini per la presentazione dell'istanza e possibili esiti

L'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso) deve essere presentata in carta semplice , a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace .

Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione.

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.

Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporsi la ripartizione del pagamento:

  • fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
  • fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
  • fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000;

L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100 euro.

In ogni caso, il dissequestro del veicolo segue al completo integrale pagamento del dovuto (ultima rata compresa) da documentarsi unitamente alla prova dell'avvenuta copertura assicurativa per almeno sei mesi e da esibire al comando che ha eseguito l'accertamento.

In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689

 

TARIFFE PER RECUPERO E CUSTODIA DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

 Si riportano di seguito le tariffe di recupero e custodia del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo a carico dell'interessato e da pagare al termine del periodo di fermo amministrativo (se dovute) o in seguito a cambio di custodia (da custodia presso il custode-acquirente a custodia presso l'interessato).

Tariffe previste per il recupero e la custodia dei veicoli

  1. Le tariffe previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:

TABELLA A

Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate : orario diurno 06.00 - 22.00; orario notturno 22.00 - 06.00; festivo 00.01 - 24.00. Diritto di chiamata € 11,61 diurno; € 15,08 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 17,40 diurno; € 22,62 notturno o festivo. Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,50 diurno; € 3,25 notturno o festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia € 3,00.

TABELLA B

Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate : orario diurno 06.00 - 22.00; orario notturno 22.00 - 06.00 e festivo 00.01 - 24.00. Diritto di chiamata € 14,50 diurno; € 18,85 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 29,00 diurno; € 37,70 notturno e festivo. Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,90 diurno; € 3,77 notturno e festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia € 5,00.

 Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare-trasportare.

  1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto.
  2. Per il recupero dei ciclomotori e dei motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime sono ridotte al 50 per cento.
  3. Le tariffe di custodia sono ridotte di un terzo a partire dal sessantesimo giorno di custodia.
  4. Le tariffe previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso.

Riferimenti normativi:


 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Marzo 2024, ore 10:18