White list

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Il giorno 14 agosto 2013 sono  entrate in vigore le disposizioni relative all'istituzione delle c.d. "white list" previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio scorso. Si tratta  degli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" operanti nei settori ritenuti a maggiore rischio definiti nel così detto "decreto anticorruzione" (legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, art. 53 comma 1).

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Gli elenchi sono pubblici, consultabili on line sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente", e saranno costantemente aggiornati in relazione alle nuove iscrizioni ed alla permanenza dei requisiti di legge.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012

  1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporto per conto di terzi;
  9. guardiania dei cantieri.

 

PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della  provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Oristano specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefor@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Oristano  - Ufficio Antimafia - Via B. d'Arborea n. 2, o infine mediante consegna allo sportello U.R.P. c/o il piano terra di questa Prefettura - U.T.G.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.


 

Ufficio competente Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Riferimenti Dirigente, addetti, orari di ricevimento

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 16:54